lunedì, 16 Dicembre, 2024
Attualità

Ignorantia legis non excusat – la prescrizione – il paradosso: non si prescrive il reato ma si prescrive la pena

L’ignoranza della legge non scusa. In sostanza nessuno può addurre a propria discolpa nel caso della commissione di un illecito di non conoscere la Legge vigente.

Sul punto ricordo un episodio verificatosi all’inizio della mia professione di avvocato nel lontano anno 1980.

Un signore veniva giudicato per aver commesso un illecito edilizio su una abitazione di sua proprietà nel periodo in cui era detenuto. Gli venne comunicato, neo corso del processo, che nel 1977 era entrata in vigore la legge 28.01.1977 n.10 che disciplinava gli abusi edilizi e quindi si sarebbe dovuto munire di concessione ad edificare. Lui candidamente rispose che non poteva conoscerne il contenuto in quanto all’epoca trovavasi ristretto in Carcere. Fu, quindi, in applicazione del principio in epigrafe indicato, condannato perché la conoscenza da parte dei cittadini di una qualsiasi Legge si presume e non è ammesso addurre l’ignoranza della esistenza della stessa.

È pur vero però che il Legislatore, cioè colui che approva le Leggi, non può ugualmente ignorarle quanto meno perché Le approva.

Veniamo, dunque, alla questione che si intende trattare e cioè la ormai famigerata prescrizione cancellata dal Nostro Ordinamento le cui modifiche in peius, dopo soli 40 giorni dall’entrata in vigore, primo gennaio 2020, vengono già proposte anche da chi l’aveva approvata.

In merito si è detto e scritto di tutto e da tutti, cittadini, politici addetti ai lavori ( Magistrati e Avvocati).

Si è detto che: è una bomba atomica, è un mostro giuridico, è l’aberrazione di ogni principio di diritto, è una violazione palese dei diritti costituzionali, ecc.

Quindi non aggiungerò niente altro sotto il profilo tecnico o critico.

Evidenzio, però al distratto Legislatore ed ai disattenti commentatori di ogni genere e specie, due rilevantissime questioni alias disattenzioni:

La prima costituita dal fatto che con la cosiddetta riforma Bonafede, forse approvata in Malafede, politica, si afferma che la stessa è lo strumento per perseguire i reati tutti ed in particolare quelli di corruzione ed affini e quindi imprigionare in qualsiasi momento i colpevoli onde dare giustizia alle vittime dei reati dimenticando però di dire che giammai una norma processuale può costituire un deterrente nella commissione dei reati e soprattutto omettendo di dire agli ignari cittadini-vittime del reato che per quanto concerne le statuizioni civili in tema di procedimento penale esse sono immediatamente esecutive ex art. 282 cpc e ciò anche in primo grado ed indipendentemente dalla prescrizione. Peraltro, se la prescrizione viene pronunciata dopo una sentenza di condanna di primo grado le statuizioni civili (risarcimento, riparazione, ecc.) non sono più modificabili con vantaggio per le persone offese dal reato.

La seconda, ancora più grave, e qui l’ignoranza delle leggi vigenti è imperdonabile, soprattutto per un legislatore-avvocati (Bonafede-Conte), perché si approva una legge che abolisce la prescrizione che, come è noto si applica(va) nelle sole ipotesi in cui lo Stato non riesce ad esercitare lo ius puniendi, cioè il diritto di punire chiunque viola le norme penali, entro un tempo ragionevole ma si dimentica che nel nostro codice penale è ancora vigente l’art. 172 che testualmente prevede:” La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.”

In sostanza l’estinzione della pena della reclusione si verifica con il decorso di un termine pari al doppio della pena inflitta all’imputato con il provvedimento di condanna. Qualora, però, il raddoppio della pena è inferiore a dieci anni, l’estinzione avviene in dieci anni; se, invece, si tratta di reclusione il cui raddoppio supera i trenta anni, l’estinzione, avviene alla scadenza dei trent’anni.

Immaginate quindi il paradosso che si è determinato con l’abolizione della prescrizione targata Bonafede.

Il processo penale può restare pendente usque ad mortem dell’imputato mentre se costui ha riportato una condanna a cinque anni di carcere che dovrà scontare non potrà più essere imprigionato se entro dieci anni non viene catturato.

Quindi la pena inflitta, si badi bene, non il processo SI PRESCRIVE mentre il processo mai. Con buona pace dei Giustizialisti dell’ultim’ora.

È una dimenticanza del frettoloso ed interessato Legislatore del momento o trattasi di vera e propria ignoranza inescusabile.

Lascio ai lettori ed elettori tutti il libero giudizio e pensiero su una simile anacronistica situazione.

Auspico ovviamente non che si abolisca la prescrizione della pena ma che si ristabilisca il giusto equilibrio fra l’approvazione e l’applicazione di leggi ordinarie che non possono uscire dal solco tracciato dalla Carta Fondamentale dei Diritti dei cittadini italiani. La Costituzione della Repubblica Italiana.

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