I 139 articoli e le 18 disposizioni transitorie e finali della Costituzione fissano i paletti della nostra vita democratica.
Nel tempo, sono stati, abrogati cinque articoli (115, 124, 128, 129 e 130) a seguito della revisione del Titolo V con legge Costituzionale n.3/2001 nonché i primi due commi della 13esima disposizione transitoria e finale. Significativa è stata la modifica, consistente nella riduzione del numero dei parlamentari, agli articoli 56 e 57 di cui alla legge costituzionale n.1 del 2020, divenuta operativa a seguito di referendum popolare. Mentre altre modifiche o aggiunte di commi, anche di recente, sono avvenute agli articoli 9 e 41 per la tutela dell’ambiente e della biodiversità, all’articolo 119 per il riconoscimento della situazione della insularità, dell’attività sportiva e ricreativa nell’articolo 32, mentre è in itinere il procedimento legislativo per l’inserimento dell’italiano nell’articolo 12, come lingua della Repubblica.
Sono stati tutti interventi finalizzati ad adeguare la Costituzione ai mutamenti sociali e alle esigenze di una maggiore efficienza ed efficacia senza sbilanciarne gli equilibri interni ed internazionali.
Pesi e contrappesi sono, infatti, i principi e le caratteristiche imposte dai nostri Padri Costituenti proprio al fine di tenere in vita un bilanciamento di poteri tra i vari Organi dello Stato ed esattamente tra il Potere Legislativo, l’Esecutivo e il Giudiziario, per il fine comune perseguibile col reciproco rispetto e fattiva collaborazione. In caso di divergente e conflitti l’Organo indipendente e “super partes”, che si identifica nella Corte Costituzionale, può essere adita per ristabilirne il giusto equilibrio, fatta salva la competenza della Corte di Giustizia Europea per violazioni a leggi comunitarie.
Il potere esecutivo – Titolo III della Costituzione – è dedicato al Governo i cui articoli 92/100 – sono distribuiti, secondo un criterio giuridicamente razionale e bilanciato, nelle tre Sezioni ed esattamente, nella Sezione I (art. 92-96) “ Il Consiglio dei ministri”, nella Sezione II (artt. 97 e 98) “La Pubblica Amministrazione” e nella Sezione III (artt. 99 e 100) “Gli Organi ausiliari”, i quali sono il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, meglio noto come C.N.E.L. (art. 99) del quale, periodicamente, se ne propone la soppressione, nonché il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti (articolo 100).
Proprio la Corte dei conti è attualmente sotto lo sguardo del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda l’ambito delle competenze, così come assegnate dalla stessa Costituzione nell’art. 100, che al secondo comma afferma : “La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.”
L’iter legislativo di intervento diventa più complesso ed anche particolarmente delicato e spinoso se si tiene conto che la Corte dei Conti svolge anche funzioni giurisdizionali e, per questo, è inquadrata nel Titolo IV “La Magistratura” , ove nella Sezione I “Ordinamento giurisdizionale”, all’articolo 103, secondo comma è detto che: “La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.” All’articolo 104 è detto che: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.”