lunedì, 23 Dicembre, 2024
Società

La Costituzione, la pace e… i pataccari

Il bel Paese è noto è il paese dei santi, dei navigatori, degli inventori e chi più ne ha più ne metta, ma l’Italia è anche il Paese delle patacche e dei pataccari. Questa nostra vocazione storica sta ricevendo in questi giorni una plateale conferma, nel quadro del dibatto sul conflitto tra la Russa e l’Ucraina. I pataccari in questo caso sono facilmente individuabili, sebbene non sia il caso di specificare chi siano: ma appartengono al novero dei qualunquisti, dei populisti e degli incolti o, degli apparentemente, colti.

I masaniello di turno hanno diffuso la tesi secondo cui gli aiuti prestati dal nostro Paese all’Ucraina sarebbero illegittimi (?), poiché essi sarebbero erogati , fra l’altro, in violazione dell’art. 11 della Costituzione.

Tale norma, dopo aver prescritto  che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, dispone che il nostro Paese consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Ora, assunto che la guerra, qualunque sia la causa che l’abbia determinata, debba essere assolutamente ripudiata; si può seriamente pensare che la norma costituzionale possa incidere sugli attuali rapporti tra il nostro Paese l’Ucraina ?

Per dare una risposta plausibile al quesito, occorre richiamare la vecchia distinzione tra norme costituzionali immediatamente precettive e norme programmatiche. Sebbene tale distinzione sia stata sottoposta a svariate – ed, in parte, condivisibili- critiche, è evidente che nel testo costituzionale sono rinvenibili molteplici norme che non sono suscettibili di immediata applicazione e, per questo motivo, sono da considerare come meramente programmatiche. Orbene, l’art. 11 della Costituzione all’evidenza va annoverato tra queste ultime norme. Esso, infatti, si limita ad enunciare un mero principio, al quale i futuri governi del Paese avrebbero dovuto attenersi; ma è significativo che la norma non preveda una sanzione.

Il vero è, infatti, che l’eventuale decisione di intraprendere, direttamente o indirettamente, un conflitto bellico attiene alla sovranità degli stati – non è un caso, al riguardo, che la norma in esame faccia riferimento alle <<limitazioni di sovranità>>-, vale a dire al loro potere di decidere, per dirla con Carl Schmitt, sullo stato di necessità, assumendo, dunque, una decisione che, per sua stessa natura, non è suscettibile di essere assoggettata ad altro controllo che non sia quello politico.

A ciò si aggiunga che l’art. 11 della Costituzione <<ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzioni delle controversie internazionali>>.

Ora, per quanto si voglia sottilizzare non si può certo affermare che, nel caso di specie, il Paese <<offeso>> sia la Russia, poiché, all’evidenza, è l’Ucraina a subire un’aggressione alla propria libertà.

Con la conseguenza che i pataccari possono anche contestare l’opportunità –politica- di elargire aiuti all’Ucraina, ma sia ben chiaro che a questa soluzione il nostro testo costituzionale non offre alcun supporto.

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