Nella memoria sulla Legge di Bilancio inviata lunedì dall’Istituto Nazionale Tributaristi alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, è stata sollevata la problematica della responsabilità solidale in capo all’intermediario fiscale con il titolare della partita IVA. L’articolo 36 del DDL prevede maggiori controlli sull’attribuzione e operatività delle partite IVA, con possibile chiusura d’ufficio e relativo provvedimento sanzionatorio in capo al contribuente, ma un comma del provvedimento ha inserito, nel caso di sanzione, la solidarietà dell’intermediario, cosa che ha creato non poche preoccupazioni tra li operatori del settore e le loro organizzazioni di rappresentanza, di seguito la sintesi del comma in questione: “Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. …omissis… risponde in solido della sanzione di cui al primo periodo del presente comma l’intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di cui all’articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633”.
Questa la posizione dell’INT, espressa nella memoria: “Pur condividendo la necessità di una maggiore attenzione all’ attribuzione delle partite IVA, il cui controllo sarebbe sicuramente reso più efficace attraverso la concreta interoperabilità delle banche dati della P.A. e in attesa dei richiamati provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, si evidenzia preoccupazione per il coinvolgimento in solido al contribuente dell’intermediario fiscale che abbia presentato il modulo di richiesta di attribuzione della partita IVA. Ciò non per rifuggire da eventuali responsabilità, ma per evidenziare che l’intermediario non ha strumenti per svolgere indagini, che peraltro non gli competono, né potrebbero competergli, ma ha unicamente l’obbligo, ai fini dell’antiriciclaggio, di operare l’adeguata verifica della clientela, ovviamente con analisi generiche del richiedente la partita IVA e/o con sue dichiarazioni spontanee. Pertanto è necessario cancellare o meglio perimetrare l’eventuale responsabilità inserendo all’art. 36, come condizione di buona fede e di corretto comportamento professionale, l’esecuzione dell’adeguata verifica del cliente ai sensi della normativa sull’ antiriciclaggio. Non è sufficiente infatti che nella relazione alla D.D.L. si faccia, come mero esempio della azioni da porre in essere per evitare comportamenti scorretti ed evitare il rischio della solidarietà delle sanzioni erogate, il riferimento alla suddetta adeguata verifica della clientela. Per cui si ritiene necessario eliminare dalla norma la solidarietà dell’intermediario o quantomeno inserire al comma 2 dopo le parole… decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633 le seguenti parole” “… , salvo sia stata effettuata l’adeguata verifica della clientela“.
Il Presidente dell’INT, Riccardo Alemanno, ha inoltre dichiarato: ”Comprendo e condivido le finalità di una maggior attenzione nell’attribuzione della partita IVA, sarebbe però opportuno, quando una norma contempla il coinvolgimento e la responsabilità dell’intermediario fiscale, che siano preventivamente coinvolte le organizzazioni di rappresentanza di tale figura professionale, al fine di individuare indicazioni operative praticabili per le finalità della norma stessa, evitando di esporre il professionista a rischi collegati ad accadimenti futuri non conoscibili e a comportamenti di terzi dei quali non può essere ritenuto responsabile, salvo, ovviamente, emergano suoi coinvolgimenti da atti giudiziari”.