La sentenza n. 235 del 28 novembre 2022 emessa dalla Consulta nei confronti della Regione Abruzzo, ritiene illegittimo il taglio del Parco regionale Sirente Velino, perché operato in contrasto con i fondamentali principi indicati nella Legge quadro nazionale sulle aree protette, la n. 394 del 1991.
Sotto accusa presso la Consulta, adita dalla Presidenza del Consiglio, sono stati gli articoli 2, 3 e 8 della legge della Regione Abruzzo dell’8 giugno 2021, n. 14 che modificava alcuni articoli della precedente legge regionale n. 42/2011, tentando così di sottrarre migliaia di ettari di territorio protetto alla biodiversità e non solo.
La Corte, tra l’altro, ha dichiarato, in sintesi, la norma non rispettosa degli articoli 2, 3, 9, secondo comma, 97 e 117, secondo comma, lettere g), h), L), m) ed s) della nostra Carta Costituzionale.
Delle predette norme, proprio il citato articolo 9, secondo comma, è stato riformulato nel modo seguente: “La Repubblica… “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Il richiamo all’articolo 97 ha come indubbio riferimento alle sfere di competenza, alle attribuzioni e alle responsabilità proprie dei funzionari in un certo senso chiamate in causa nella questione in esame.
Mentre l’articolo 117 è incardinato nel tanto discusso Titolo V della Costituzione ove sono indicate le procedure ed espressamente elencate le competenze legislative Stato-Regioni, anche queste oggetto di attenzione.
Soddisfazione da parte delle numerose associazioni ambientaliste, tra cui il WWF Abruzzo, LIPU e CAI Abruzzo, Turing club Italiano, nonché da parte dell’associazione “Dalla parte dell’Orso” e del Comitato Salviamo il Parco Sirente Velino e altre.
A ribellarsi per la portata della nuova legge regionale sono state, infatti, sia le associazioni naturalistiche e sia gli enti territoriali quali province, comunità montane e comuni perché ritenevano illegittima la riperimetrazione dei confini, come in effetti ha poi dichiarato la Corte in quanto era stata ignorata la loro partecipazione qualificata.
È stato dichiarata, altresì, illegittima anche l’istituzione delle Guardie Parco con qualifiche di polizia giudiziaria.
Con la riperimetrazione dei confini si sarebbero sottratti migliaia di ettari alla biodiversità, causa di un duro scontro con le associazioni ambientaliste con le loro opposizioni in Consiglio Regionale, per l’esclusione di tali partecipazioni previste alla lettera a) e c), comma 1, dell’articolo 22 della legge quadro statale n. 394 del 1991, principio fondamentale per la disciplina delle aree naturali protette regionali.
I giudici della Corte, hanno infatti affermato che la norma regionale viola la Legge quadro statale sulle aree protette, carente anche della doverosa partecipazione e valutazione delle Istituzioni previsti nella stessa legge quadro, ritenuti fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, con particolare riferimento alla questione della riperimetrazione provvisoria del Parco naturale Sirente-Velino. Una vittoria giuridica degli ambientalisti a difesa della biodiversità rispetto a sospetti di probabili interessi e speculazioni meramente locali, ad iniziare dalla caccia.
La Corte Costituzionale con la sua bocciatura sulla riperimetrazione del Parco, con la restrizione dei confini, ha dato ossigeno a tutto l’ecosistema della Regione Abruzzo, che avrebbe subito un comprensibile disagio per il mancato beneficio a causa di probabili scelte affrettate non condivise in base alla legge quadro.
È una decisione, tra l’altro, quella contro la riduzione dei confini territoriali dei Parchi di aree protette in linea con gli obiettivi comunitari per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.
Un Parco naturale, infatti, tenuto a norma di legge, porta al territorio numerosi vantaggi che vanno da quello puramente economico, a quello della qualità dell’ambiente che favorisce la fauna selvatica, richiama turismo, consumatori e cittadini.
Ma, in particolare, non bisogna assolutamente dimenticare che la manutenzione e la cura del bosco prevengono frane, incendi e dissesti idrogeologici come i recenti gravi disastri dell’Isola di Ischia dimostrano.
Tale sentenza, infatti, non sembra solamente valida per la Regione Abruzzo; la sua ampia esposizione merita davvero una particolare attenzione per gli specifici riferimenti alle norme costituzionali, alla legislazione nazionale e alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, della conservazione degli habitat naturali, seminaturali, della flora e della fauna selvatica, nonché della legislazione statale di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, compresa la legge 28 febbraio 1985, n. 47, conosciuta come norma sul condono edilizio, avendo per oggetto “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatorie delle opere abusive.”