I trust sono da sempre utilizzati come strumento di trasmissione della ricchezza e di tutela e passaggio del patrimonio, ed il loro utilizzo si perde nella notte dei tempi. In Italia negli ultimi giorni sono tornati sotto i riflettori perché dopo 15 anni il Fisco ha disegnato nuovi contorni, a dir la verità, estremamente attesi.
La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate emanata il 20 ottobre ha riordinato la disciplina fiscale dei trust in maniera organica, dopo le ultime circolari quadro del 2007 e 2008, portando una serie di novità di rilievo, in particolare in tema di imposte di successione-donazione e risolvendo dubbi interpretativi ormai annosi su questo fronte. La Circolare fa seguito ai contributi espressi nella pubblica consultazione di agosto 2021.
Con tale circolare l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente abbandonato l’interpretazione della c.d. “tassazione all’entrata” dei trust e, adeguandosi all’ormai stabilizzato orientamento interpretativo della Suprema Corte, ha aderito alla tesi della c.d. “tassazione all’uscita”.
Questo nuovo orientamento comporta una radicale modifica della fiscalità dei trust, al momento della loro istituzione, durante la loro vita e, infine, nel momento in cui il fondo in trust viene assegnato ai beneficiari.
Trust non residenti
La Circolare chiarisce decisamente la fiscalità per i beneficiari residenti in Italia di trust non residenti . Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione, per un trust non residente trasparente, il reddito ovunque conseguito va assoggettato al beneficiario residente per “imputazione”. Le implicazioni saranno molteplici e non mancherà dibattito al riguardo, ma comunque molto è interessante il passaggio della Circolare dove si evidenzia un generale principio di “divieto” di doppia imposizione economica.
Nel caso invece di trust non residente opaco, senza “beneficiari individuati” del reddito, occorrerà verificare se il trust è “stabilito” in stati o territori “paradisiaci”. La Circolare meritoriamente collega lo stabilimento alla residenza fiscale del trust, superando i dubbi relativi alla bozza di agosto 2021, e chiarisce come occorra seguire un criterio per cassa per attribuire al beneficiario residente l’eventuale reddito imponibile.
Il principio è sempre quello di evitare salti d’imposta e, tal riguardo, viene stabilita la regola della metà dell’imposizione applicabile in Italia: in caso d’imposizione più bassa, il trust si qualifica “paradisiaco.
Il Trust dopo di noi; la tutela dei soggetti più fragili
Con la circolare 34/E l’Agenzia interviene anche sul trust «Dopo di noi», previsto dalla legge 112/2016. Introducendo specifiche disposizioni fiscali con particolare riferimento agli atti disposizione patrimoniale, tra cui l’esenzione dall’imposta di successione e donazione e l’applicazione delle indirette in misura fissa, laddove il trust abbia come beneficiari persone con disabilità grave e sia destinato a favorire la loro inclusione sociale, cura e assistenza.
Nel trust «Dopo di noi» tutti gli apporti liberali sono esenti dall’imposta, la quale è esigibile solo in un secondo momento, cioè quando si verifica la morte del beneficiario con disabilità e il patrimonio del trust si devolve in favore di terzi. Peraltro per questa tipologia di trust, nel caso di premorienza del beneficiario, prevede una defiscalizzazione in favore dei disponenti, dal momento che i beni residui sono loro restituiti senza scontare l’imposta di donazione: l’aspetto è stato espressamente ribadito dalla circolare, che sul punto parla di una «retrocessione» dei beni, che resta soggetta solamente alle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa.
Un ulteriore argomento di interesse è che il meccanismo di sospensione dall’imposta di donazione tipico del «Dopo di noi» è stato finalmente recepito dalla circolare anche per le altre tipologie di trust, sebbene con una importante precisazione.