È sicuramente attuale analizzare gli aspetti giuridici che riguardano la capacità dell’uomo di prelevare singoli geni da un organismo, inserendoli in un altro essere vivente con il quale il primo non avrebbe mai potuto incrociarsi per vie naturali.
I profili giuridici, di recente formazione provengono in primo luogo dal diritto comunitario e concernono l’ingegneria genetica e la garanzia della sicurezza della salute dei cittadini.
In tale prospettiva accade che per un verso assistiamo all’avanzare spregiudicato delle multinazionali che, prevalentemente nel campo dell’alimentazione, sono forti del loro potere economico e spingono ed impongono l’uso degli OGM, per altro verso assistiamo ad un atteggiamento precauzionale più volte ribadito dalle decisioni della Corte di Giustizia, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.
Occorre però avere nozioni chiare e far luce, sulle definizioni terminologiche onde mettere il consumatore in condizioni tali da accedere alla materia in oggetto per non dare adito ad equivoci che alimenterebbero ancora di più i dubbi spesso apocalittici.
In tale direzione occorre preliminarmente esplicitare, semplificandoli, alcune definizioni:
- Per organismo, in genere si intende un entità biologica che è capace di riprodursi e di trasferire geni in un altro organismo vivente.
- Per OGM, si intende un organismo il cui materiale genetico è stato modificato in maniera diversa da quello che accade in natura ciò attraverso un incrocio tra due geni o con una ricombinazione genetica naturale.
Si tratta di piante o animali ai quali è stato modificato il DNA.
IL DNA contiene a sua volta i geni e le caratteristiche dell’essere vivente (colore, forma, sesso..)
- Il DNA è il “linguaggio della vita”, contenuto in una molecola filiforme avvolta a doppia elica, descritta per la prima volta da James Watson e Franci’s Crick a Cambridge circa cinquant’anni fa.
Il DNA è presente ovunque nel mondo vivente, contenuto all’interno delle cellule, tranne che nelle cellule dei globuli rossi e in altri rari esempi.
Abbonda in tutte le foglie di lattuga, in tutti i batteri e in tutte le cellule di qualsiasi animale.
L’art. 2- Dir.2001/18/CEE, definisce l’OGM: “un organismo diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale”.
In punto di fatto non può disconoscersi che l’ottimizzazione di un prodotto sotto il profilo quantitativo e qualitativo, rappresenta un traguardo per il progresso umano, ciò aldilà di un vantaggio economico per le società che posseggono o commercializzano il prodotto. Attualmente si parla di piante modificate di seconda generazione indicate per specifiche patologie che contengono cioè, vitamine, vaccini, alcuni tipi di aminoacidi, anticolesterolo ecc..
Qualche anno addietro, un coltivatore sud americano pubblicizzò il suo caffè come già decaffeinato dalla pianta attraverso un intervento genetico senza sottoporlo al processo chimico; la notizia fece molto scalpore. Gli scienziati dell’Istituto di Genetica vegetale e Crop Research in Germania, invece, inserendo nelle patate molecole che somigliano a quelle esposte alla superficie del virus che provoca il tumore al collo dell’utero, hanno ottenuto una patata anticancro, che di fatto funziona come vaccino. Come riferito su Magdeburger Volkstimme e Mitteldeutsche Zeeitung, l’organismo che si mangerà questo prodotto dovrebbe imparare a riconoscere il papilloma virus responsabile del tumore, producendo anticorpi specifici e proteggendolo da eventuali incontri con il virus. La patata anticancro, secondo la scienziata Sophia Biemelt che ha guidato la ricerca, renderebbe immuni verso il ceppo di papilloma HPV 16, quello responsabile di almeno il 50% dei tumori alla cervice uterina che ogni anno colpiscono 500.000 donne.
Alcuni attribuiscono le nuove allergie all’uso di OGM che sono già nei nostri supermercati, ancorché nascosti o trasformati. Come già detto però l’azienda prima di ottenere l’autorizzazione alla coltivazione o commercializzazione di un prodotto geneticamente modificato, deve provare l’assenza di rischi per la salute. La prova e i relativi test devono essere forniti dalla stessa azienda e presentati all’autorità competente (in Italia vi è la Commissione Interministeriale coordinata dal ministero della salute). Ottenuta la autorizzazione del singolo paese, bisogna aspettare l’approvazione della Comunità Europea.
Attualmente, tutti gli alimenti che contengono, e in quale misura, OGM devono dichiararlo in etichetta. L’etichettatura può considerarsi uno dei maggiori successi del consumatore. Difatti l’indicazione in etichetta dell’ uso di OGM è indispensabile e necessaria al fine di permettere una scelta consapevole del cibo che si intende ingerire.
L’organismo internazionale incaricato di discutere la questione alimentare è la Codex Alimentarius Commision che congiuntamente alla FAO e alla organizzazione mondiale della sanità porta avanti il programma degli standard alimentari.
In conclusione, il problema degli OGM è quanto mai aperto, e non si tratta di mettere a bando la ricerca ma di sfruttare responsabilmente le conoscenze in modo da impiegarle a favore dell’ uomo e dell’ambiente e non a scopo utilitaristico solo per alcuni.
L’art.32 della Costituzione definisce come fondamentale il diritto alla salute.
La tutela della salute viene oggi definita a livello internazionale dall’Organizzazione mondiale della sanità come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale non essendo più considerata solo come l’assenza di malattia o di inabilità”, ma come una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente.
Si tratta di una definizione dalla quale si evince che il benessere fisico non è solamente una condizione statica, ma una situazione estremamente mutevole a seconda dei suoi rapporti con l’ambiente naturale e sociale, ormai divenuti parte integrante del concetto di salute.
L’art. 32 della Costituzione italiana che sancisce il diritto alla salute è da ritenersi, per il periodo storico in cui venne emanato, una norma innovativa tanto da essere sconosciuta negli ordinamenti costituzionali allora contemporanei. In essa sono contenuti una molteplicità di significati. Il diritto alla salute, quindi, come diritto primario ha ormai un riconoscimento che si può definire “multilevel”.
La norma è volta a tutelare, immediatamente e senza alcuna necessità dell’interpositio legislatoris, un diritto inviolabile e assoluto, immediatamente tutelabile ed azionabile sia nell’ambito del diritto alla salute, anche qui senza pretesa di esaustività sia nei rapporti con i poteri pubblici che privati.
Sotto il profilo tecnico, con la legge n. 281 del 1998, in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull’Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
Non ci resta quindi che concludere auspicandoci che il consumatore italiano possa sempre di più prendere coscienza delle sue azioni e che il nostro articolo possa suscitare interesse contribuendo a muovere criticità in un epoca di globalizzazione dei prodotti alimentari di consumo quotidiano.