sabato, 16 Novembre, 2024
Lavoro

Lavoro. L’accessibilità non è un optional

A fine marzo scorso, anche se con 7 anni di ritardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le Linee Guida per il Collocamento mirato, previste dal D.Lgs 251/2015, colmando un vuoto importantissimo soprattutto alla luce dell’applicazione della Mission 5  del PNRR relativamente ai servizi sociali, disabilità e marginalità sociale.

Gli interventi, le indicazioni ed i metodi presentati nelle Linee guida sono finalizzati a: − favorire la presenza e la fruibilità di servizi, strumenti e risorse adeguati, su tutto il territorio nazionale, secondo i principi delle pari opportunità, a beneficio dei cittadini con disabilità e delle imprese interessati dalla norma del collocamento mirato; − sostenere la standardizzazione dei processi di attuazione delle norme su tutto il territorio nazionale, da parte dei servizi competenti, per ridurre i divari territoriali che penalizzano vaste aree del Paese; − orientare le azioni del sistema nella prospettiva di un miglioramento continuo dell’efficacia delle prestazioni, favorito da attività di monitoraggio e da una condivisione delle pratiche valide tra le diverse realtà locali. 

Per superare le criticità segnalate dagli stessi utenti nel corso degli anni, sulle difficoltà legate alle postazioni di lavoro, molto spesso non accessibili,  basterebbe applicare in modo preciso e rigoroso la normativa vigente in materia Igiene e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). 

La configurazione dei posti di lavoro, le attrezzature e gli utensili devono essere adeguati alle dimensioni corporee dei lavoratori. Bisogna tenere in considerazione anche i movimenti del corpo e la presenza di dispositivi di comando. Le mansioni che richiedono uno sforzo fisico elevato o l’esecuzione di movimenti ripetitivi e l’assunzione di posture innaturali per molte ore, vanno ridotte allo stretto indispensabile. 

Ecco perché occorre procedere ad una vera e propria valutazione ergonomica, come, peraltro prevista dall’articolo 28 del medesimo Decreto 81/08.

Le attrezzature e i dispositivi devono essere maneggevoli e poter essere utilizzati agevolmente. Lo spazio a disposizione deve permettere sufficiente libertà di movimento durante il lavoro. Anche se le mansioni da svolgere non comprendono il sollevamento o il trasporto di carichi pesanti,  – come capita per i diversamente abili- l’ attività può causare un forte affaticamento fisico, essendo correlata a movimenti ripetitivi di mani e braccia, e all’immobilità di testa e corpo. Alla carenza di movimento fisico possono subentrare disturbi cardiocircolatori o di diverso tipo.  Stando in piedi per più di cinque ore al giorno, anche se sorretti a tutori o presidi di aiuto, la muscolatura e i tessuti di schiena, gambe e piedi possono essere sollecitati in misura tale da causare disturbi della salute.

Principi e approcci adottati dalle Linee guida ▪ Multidimensionalità ▪ Progetti personalizzati («un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato» Disegno di Legge 3347 Delega al Governo in materia di disabilità) ▪ Rete integrata dei servizi (sanitario, sociale, istruzione/formazione, lavoro) per la continuità nell’accompagnamento dei progetti personalizzati anche mediante la presenza di équipe multidisciplinari ▪ Dimensione del lavoro al centro dei percorsi di inclusione sociale delle persone con disabilità e della più ampia realizzazione dei relativi progetti di vita indipendente ▪ Partecipazione delle PcD ai progetti di inclusione proposti dai servizi ▪ Pari opportunità e non discriminazione ▪ Sistemi informativi integrati e interoperabili ▪ Approccio bio-psico-sociale come standard «nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità» ▪ Rafforzamento delle capacità del sistema mediante l’investimento nella formazione degli operatori e il potenziamento delle competenze.

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