venerdì, 20 Settembre, 2024
Società

Rappresentanza di interessi. Non esistono figli e figliastri

Sul testo approvato dalla Camera per regolamentare la rappresentanza di interessi, la I Commissione Affari Costituzionali del Senato, dimostrando lungimiranza, ha avviato un ciclo di audizioni informali e ha convocato esperti ed aziende del settore. Molti i temi oggetto di approfondimento.

La rappresentanza di interessi è intesa in Europa come attività di aumento della democrazia. Lo dimostra il quadro regolamentare cui è sottoposta. La nostra stessa Costituzione (art. 118) prevede sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, l’iniziativa dei cittadini, come singoli o in forma organizzata, nelle attività di interesse generale.

È ciò che  fa un rappresentante di interessi quando sottopone al decisore pubblico un interesse particolare che poi, il medesimo decisore pubblico, dovrà valutare tra diversi altri interessi particolari, a volte in contrasto tra loro, al fine di trovare un equilibrio rispetto all’interesse generale.

Gli interessi particolari dunque, almeno in linea di principio teorico, dovrebbero essere alla pari di fronte al decisore pubblico.

Proprio su questo punto, alcuni articoli della norma in discussione, prevedendo esclusioni dal registro (che invece sarebbe obbligatorio per agenzie, professionisti e dipendenti di aziende private con funzioni di rappresentanti di interessi), sembrerebbero dare distinguere tra interessi con maggior o minor “peso”  o perlomeno non viene chiarito  come gli esclusi dovrebbero o potrebbero fare rappresentanza di interessi.

Si tratta degli articoli 3  e 4 che da un lato escludono ”….gli enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici…”, e dall’altro  prevedono la non possibilità di iscrizione al registro  “….per coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici, società partecipate….per la durata dell’incarico

Non si comprende la ratio di questa esclusione, specie se si vuole attuare pienamente l’intento di “…assicurare la conoscibilità dell’attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali..”, l’operato di tali esclusi risulta fondamentale in numerose leggi e si ricadrebbe ancora in una carenza di chiarezza di impronta legislativa come più volte ammonito dall’UE.

Sempre l’art 3 esclude anche le organizzazioni sindacali e imprenditoriali; va ricordato che  la tutela specifica ad essi riconosciuta dall’Art. 39 della Costituzione parte seconda si esplica con riguardo alla contrattazione collettiva e solo ad essa, riconoscendo simmetricamente alle organizzazioni datoriali il ruolo di controparte, come si evince dagli scritti dei Lavori preparatori dell’Assemblea Costituente: «se si stabilisce il riconoscimento della personalità giuridica dei sindacati dei lavoratori non si comprende quale potrebbe essere l’altro contraente ove non si conceda lo stesso riconoscimento anche ai sindacati dei datori di lavoro».

Ben diversa dalla contrattazione collettiva è la rappresentanza di interessi che i sindacati e le organizzazioni datoriali svolgono abitualmente. Ne sono un esempio di grande attualità, tra i tanti, le attività svolte rispetto al tema del caro energia che danneggia imprese e famiglie.

Le osservazioni per migliorare la norma, toccano anche i diritti/doveri dei rappresentanti di interessi, il revolving doors, la formazione specifica di questa professione in via di regolamentazione. ce ne occuperemo nei prossimi articoli.

* Lobbista professionista, Segretario Generale dell’associazione “Il Chiostro-trasparenza e professionalità
delle lobby”, professore a contratto in Public Affairs e Lobbying presso il Dipartimento di Comunicazione
e Ricerca Sociale dell’Università di Roma La Sapienza

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