Il decreto Sostegni bis ha introdotto, all’articolo 38, il comma 2-bis che dispone la non applicazione, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 dicembre 2021, del décalage degli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga concessi come terza e quarta proroga ai lavoratori beneficiari che operino nelle aree di crisi complessa.
Il beneficio è stato pagato nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per l’anno 2021 e l’Istituto era tenuto al monitoraggio dei pagamenti e del rispetto dei limiti indicati. L’Inps, a seguito del rapido raggiungimento del limite massimo di spesa, ha sospeso gli ulteriori pagamenti ai lavoratori interessati.
In sede di conversione del Dl 30 dicembre 2021 n.228, la legge 25 febbraio 2022 n. 15 ha introdotto il comma 8-bis all’art. 9, con cui sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie, pari a 2 milioni di euro per il 2022 come limite massimo di spesa, per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della norma in argomento, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021. A seguito del rifinanziamento, l’Istituto ha dato pertanto istruzioni alle proprie sedi territoriali di riprendere i pagamenti sospesi e completarli tempestivamente.