martedì, 17 Dicembre, 2024
Politica

Poteri di diritto e di fatto del Capo dello Stato

La Costituzione ha adottato un forma di governo parlamentare e, come sempre accade in questo modello costituzionale, l’organo a cui spetta un ruolo centrale è il Parlamento. In questo contesto, al Presidente della Repubblica è riservato un ruolo del tutto peculiare. Questo organo non ha, infatti, competenze specifiche, ma ha funzioni, che gli consentono di interferire con l’esercizio di tutti gli altri poteri dello Stato. Infatti, il Presidente della Repubblica interviene nell’esercizio del potere legislativo, se è vero che egli promulga gli atti aventi valore di legge e di fatto ha un potere di controllo sugli stessi, dal momento che gli è consentito di non promulgare tali atti e rinviarli –per una volta soltanto- alle Camere, con messaggio motivato, per sollecitare una nuova deliberazione.

Il Presidente della Repubblica indice il referendum popolare, che, oramai, possono non essere più propriamente abrogativi, visto quanto dispone il novellato 2° comma dell’ art.138 della Costituzione.

Ancora, il Presidente della Repubblica è attributario di competenze, che incidono sul Parlamento, ossia sull’organo deputato all’esercizio della funzione legislativa, visto che egli indice le elezioni delle nuove Camere e, in determinate circostanze, può scioglierle –entrambe o solo una di esse – e può nominare cinque senatori a vita.

Ma il Presidente della Repubblica ha, anche, competenze, che interferiscono con il Potere Esecutivo, visto che ad egli dà l’incarico e nomina il Presidente del consiglio e, successivamente, nomina i ministri ed autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Ancora, il Presidente della Repubblica interferisce, in qualche modo, sulla funzione giurisdizionale, dal momento che egli presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Da ultimo, il Presidente della Repubblica ha altre funzioni, tra le quali le più importanti sono quelle di Capo dello Stato e di rappresentante dell’unità nazionale.

Alla luce di tali poteri, che sono sì variegati, ma non specifici, la costituzionalistica era incline a ravvisare nel Presidente della Repubblica una figura rappresentativa, ma con scarsi poteri reali. A dire il vero, vi erano state delle voci discordanti, al riguardo: in particolare, non era mancato chi, valorizzando la funzione di Capo dello Stato era pervenuto alla conclusione che, in determinate circostanze, il Presidente della Repubblica potrebbe diventare depositario di poteri molto incisivi.

Ma, è stata la Costituzione in senso materiale a porre in luce che, da qualche tempo a questa parte, i presidenti della Repubblica hanno acquisito poteri del tutto peculiari.

Ciò è accaduto, ad esempio, durante la presidenza di Giorgio Napolitano, che nominò alla Presidenza del Consiglio un tecnico quale Mario Monti, sebbene in Parlamento sussistesse una ben precisa maggioranza. In quel caso la decisione fu assunta a causa dell’andamento negativo dello spread. In altri termini, ci si richiamò ad situazione, che, in larga parte, ricorda lo stato di necessità di schmidtiana memoria.

Un altro caso, in cui il Presidente della Repubblica ha esercitato funzioni nuove si è avuto, durante l’ultimo settennato, quando il Sergio Mattarella, ostacolò la nomina a Ministro di Paolo Savona. Rientra nelle competenze del Presidente della Repubblica ostacolare la nomina di un Ministro? Certo il testo letterale dell’art. 92 della nostra Costituzione sembra suffragare una risposta positiva al quesito, visto che esso prevede che il Presidente del Consiglio –ed i ministri su proposta di quest’ultimo- sia nominato dal Presidente della Repubblica. Ma è, probabile, che lo spirito di tale norma non sia in questo senso, prova ne sia che, precedentemente era emersa la prassi che il Presidente della Repubblica svolgesse una funzione meramente notarile in queste circostanze, visto che egli aveva sempre nominato i ministri proposti dal Presidente del Consiglio. Anche in questo caso, ha prevalso la <<necessità>> di evitare un contrasto tra funzione ministeriale ed impegni internazionali.

Non è detto che essere schmidtiani sia, per forza, un fatto negativo, ma su tali dati di fatto, forse, occorre riflettere, adesso che ci si accinge ad eleggere il Presidente della Repubblica. Molto opportunamente, pertanto, tra le forze politiche del Paese si è diffusa la consapevolezza che il nuovo presidente è opportuno sia nominato con un <<consenso largo>>.

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