Per garantire l’esito positivo delle indagini e dell’azione penale contro i reati di riciclaggio, è opportuno poter ricorrere a strumenti efficaci, come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Si tratta degli “Strumenti investigativi” di cui al Considerando 19 e all’art. 11 della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (cd VI direttiva AML).
L’art. 3 del decreto legislativo di recepimento della VI direttiva Antiriciclaggio, approvata soltanto il 5 agosto dal Governo, estende il perimetro delle autorità competenti alle quali viene riconosciuta la possibilità di consultare l’anagrafe dei conti e incrementa lo scambio di informazioni tra le FIU, le autorità competenti e in ambito Europol.
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
La VI direttiva AML, amplia gli strumenti di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti, anche per effetto dell’inclusione nella categoria dei reati presupposto dei reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio e reimpiego a tutti i proventi, di tutti i reati, compresi quelli colposi e le contravvenzioni.
La Direttiva UE n. 2019/1153 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019
Il termine per recepimento della direttiva concernente le modalità di cooperazione tra le FIU (Financial Intelligence Unit) degli Stati membri, che svolgono una funzione strategica in materia di Anti-Money Laundering and Terrorism Financing (AML-TF), scadeva lo scorso 1° agosto 2021. Con questa prima approvazione dello schema di decreto di recepimento, si delinea il piano operativo per l’applicazione di quelle misure per l’accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti correnti bancari.
Anagrafe dei rapporti finanziari
La possibilità di attingere informazioni dall’anagrafe dei conti potenzia in maniera significativa gli effetti della strategia del follow the money – chi scrive ha avuto modo di appurarlo, nel corso dei cinque lustri di servizio operativo e di analisi svolto prima presso i Reparti scelti e poi quelli Speciali del Corpo della Guardia di Finanza – e valorizza le attività di indagine in materia di Antiriciclaggio consolidate sul “metodo Falcone”.
Accanto a tali strumenti di indagine, lo stesso Considerando 19 della VI direttiva Antiriciclaggio, ritiene necessario garantire “la disponibilità di un organico sufficiente, di misure di formazione mirate, di risorse e di una capacità tecnologica aggiornata”.
Insomma, il sistema Antiriciclaggio disegnato dal legislatore comunitario sembra ricalcare perfettamente il sistema Antiriciclaggio già operativo all’interno del nostro ordinamento nazionale. Ecco perché, siamo convinti che l’istituenda autorità antiriciclaggio europea, che dovrà essere operativa entro il 2024, debba avere la propria sede qui, in Italia.