Appettare che sia la Magistratura a individuarne i traditori, a conclusione delle indagini della polizia giudiziaria significa attendere lunghi anni. Giudizi di primo grado, o addirittura sulla base di semplici notizie ed immagini, benché da fonti attendibili e qualificate, richiedono prudenti valutazioni, proprio per i conseguenti danni materiali o di immagini dell’Istituzione coinvolta e di una o più persona.
La costituzione di parte civile della Pubblica Amministrazione o di organismi ed associazioni riconosciute per legge a costituirsi in giudizio avviene, per fortuna, sempre più con maggiore frequenza.
I nostri padri costituenti hanno messo dei paletti speciali la cui inosservanza dovrebbe far scaturire automaticamente la violazione dei principi costituzionali e, quindi, della fattispecie di tradimento della Costituzione. Ad esempio, l’ultimo articolo 139 afferma che “La forma Repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.”
La XII disposizione transitoria e finale dispone che “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista.”
Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali… (art. 138) devono seguire un certo iter legislativo per la sua modifica.
La Corte Costituzionale è l’Organo deputato a rilevare violazioni e conflitti tra i poteri dello Stato-[1]
Essa giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica – responsabile “per alto tradimento o per attentato alla Costituzione”(art.90), proprio perché, come recita il successivo art. 91 “Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.”
“La giustizia è amministrata in nome del popolo italiano. Ed “I giudici sono soggetti soltanto alla legge.”(art.101)
C’è l’articolo 54 della nostra Carta Costituzionale che individua i soggetti che non devono tradire la Costituzione. Esso afferma che: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”
È bene sottolineare che quando si accede alle pubbliche amministrazioni, per concorso, si presta sempre giuramento di fedeltà alla Repubblica.
Anche “Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.” (Art. 93).
Violare tali principi ed il giuramento prestato, quando previsto, significa tradire la Costituzione.