Due Consigli superiori della magistratura presieduti sempre dal Presidente della Repubblica e un’Alta Corte disciplinare con 15 giudici di cui tre di nomina presidenziale.
Dal 30 ottobre 2025, con la pubblicazione della norma suddetta nella gazzetta ufficiale della Repubblica n. 253, dibattiti politici e opinioni pubbliche si sono intensificati sempre più in attesa delle urne previste per i giorni 22 e 23 marzo prossimo per esprimere con un SI o con un NO, l’entrata in vigore della suddetta legge di riforma costituzionale.
Infatti, l’articolo 138 della Costituzione, nell’ultima parte del secondo comma, afferma che “La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”. Essa, non essendo subordinata al alcun quorum, diventerebbe legge costituzionale con appena un voto in più rispetto ai NO o viceversa. La partecipazione al voto è fondamentale, come è fondamentale parimenti la consapevolezza delle finalità delle disposizioni e la libera scelta del conseguente voto di approvazione o di diniego del quesito referendario che sarà riportato sulla scheda elettorale.
Gli articoli della Costituzione interessati
Gli articoli della Costituzione interessati dalla norma in oggetto sono sette ed esattamente i seguenti: 87, 102, 104,105, 106, 107 e 110, ma quelli che determinano il cambiamento formale e sostanziale della generica “Riforma della magistratura” sono gli articoli 104 e 105 della Costituzione dedicati al Consiglio Superiore della Magistratura e a una nuova figura di rango costituzionale denominata “Alta Corte disciplinare”. In particolare l’articolo 104 contempla due Consigli superiori della magistratura, uno per la magistratura requirente (pubblico ministero) e l’altro per la magistratura giudicante (giudici), sempre presieduti dal Presidente della Repubblica.
I criteri di nomina e o di elezione, nonché i requisiti di scelta e di incompatibilità sono finalizzati ad evitare il famoso e discusso “problema delle correnti” e relativi condizionamenti successivi. Nessuna modifica riguarda i principi processuali e neanche le regole delle indagini investigative svolte dalla polizia giudiziaria sotto la direzione del pubblico ministero, al quale è affidato il fascicolo processuale secondo il principio del giudice naturale precostituito per legge e continua a permanere anche il principio della obbligatorietà dell’azione penale.
Articolo 105 – Alta Corte disciplinare
L’articolo 105 è attualmente di un solo comma eriguarda le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati tutti.
La nuova formulazione è costituito da ben 8 commi e sono abbastanza articolati; il primo ricalca quanto già esiste nell’attuale primo comma, con l’aggiunta della giurisdizione disciplinare. Infatti, il secondo comma dispone che: “La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare”. Nei successivi commi sono indicati i procedimenti di scelta e/o di selezione dei nomi, come in precedenza, tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con specifiche anzianità, incompatibilità e con tecnicismi e criteri elencati espressamente e che durano in carica quattro anni.
Un particolare, sicuramente di salvaguardia e di garanzia, è riportato nel penultimo comma il quale così dispone: “Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”.
Rinvii a legge ordinaria
Nelle disposizioni transitorie di cui all’ultimo articolo 8 della predetta nuova legge costituzione è disposto che: “Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore”.
La disposizione di maggiore attesa e curiosità da parte della collettività, ma anche di particolare dibattito parlamentare, potrebbe essere sicuramente, quella dell’ultimo comma della nuova formulazione dell’articolo 105 che, nel rinviare a legge ordinaria entro un anno come sopra, così recita: “La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.
Non si può non ricordare, secondo quanto dispone l’articolo 48 della nostra Costituzione che “Il voto è personale, ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”. Si è chiamati, comunque, ad esprimere un SI o un NO su una riforma il cui ruolo significativo regna nella futura legge ordinaria.



