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Migranti, la Consulta promuove la riforma: legittimo il passaggio alle corti d’appello per la convalida dei trattenimenti

martedì, 30 Dicembre 2025
2 minuti di lettura

Con la sentenza depositata ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme del decreto-legge n. 145 del 2024, convertito con modificazioni nella legge n. 187 del 2024, che hanno modificato la competenza sulla convalida del trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale. Le disposizioni hanno trasferito la competenza dalle sezioni specializzate dei tribunali distrettuali in materia di immigrazione alle corti d’appello competenti per i procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento di trattenimento. La decisione è assunta dal giudice della corte d’appello in composizione monocratica. Le questioni erano state sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, che con otto ordinanze di contenuto pressoché identico aveva denunciato presunti profili di illegittimità in riferimento agli articoli 77, secondo comma, 25, 3 e 102, secondo comma, della Costituzione. La Consulta ha però respinto integralmente i rilievi.
In primo luogo, la Corte ha escluso la violazione dell’articolo 77 della Costituzione, relativo ai limiti della decretazione d’urgenza. Secondo i giudici costituzionali, l’omogeneità tra le disposizioni introdotte in sede di conversione e il contenuto originario del decreto-legge va individuata nella materia della gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale. Le norme contestate, infatti, regolano un profilo processuale – quello del trattenimento dei richiedenti asilo – che costituisce uno degli elementi centrali del decreto-legge n. 145 del 2024.

Articolo 25

La Consulta ha poi ritenuto infondata anche la censura relativa all’articolo 25 della Costituzione, sul principio del giudice naturale precostituito per legge. La modifica della competenza, secondo la Corte, si basa su criteri predeterminati e astratti, sia sotto il profilo della materia sia sotto quello territoriale, e opera esclusivamente per il futuro, senza incidere retroattivamente sui procedimenti già avviati. Respinte anche le doglianze fondate sull’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della presunta irragionevolezza, e sull’articolo 102, relativo all’ordinamento giudiziario. La Corte ha osservato che la riforma introduce un criterio di attribuzione dei procedimenti ai giudici delle corti d’appello territorialmente competenti, in particolare a quelli che trattano i procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo e che, di regola, appartengono al settore penale. Le nuove regole sono state giudicate sufficientemente precise e intelligibili, poiché definiscono sia i parametri di individuazione del giudice competente sia i criteri di assegnazione interna delle controversie. Le difficoltà applicative emerse nella prima fase di attuazione sono state qualificate come meri inconvenienti di fatto.
La Consulta ha inoltre escluso l’irragionevolezza della scelta legislativa di sottrarre una parte delle controversie in materia di protezione internazionale ai giudici specializzati, per attribuirle a magistrati non specificamente dedicati a questo settore. Secondo la Corte, i giudici delle corti d’appello chiamati a decidere sulla convalida del trattenimento, in quanto già competenti per procedimenti di mandato d’arresto europeo ed estradizione, possiedono una diversa ma adeguata specializzazione, essendo abituati a trattare procedimenti che incidono sulla libertà personale degli stranieri e che devono essere decisi entro termini stringenti. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, ricordando che il trattenimento, pur non avendo finalità punitive, produce effetti analoghi a quelli della detenzione.

Procedimento di convalida

Un ulteriore punto chiarito dalla sentenza riguarda il rapporto tra il procedimento di convalida del trattenimento e quello relativo al riconoscimento del diritto alla protezione internazionale. La Consulta ha precisato che il primo non ha natura incidentale rispetto al secondo, che resta di competenza delle sezioni specializzate dei tribunali. Di conseguenza, lo spostamento di competenza non incide sul carattere unitario delle questioni attinenti al diritto di asilo, come sostenuto dai giudici rimettenti.
In conclusione, la Corte costituzionale ha ritenuto che la modifica della competenza derivi da una rivalutazione della scelta legislativa, rientrante nella discrezionalità del legislatore in materia processuale. Una scelta che, non sconfinando nella manifesta irragionevolezza, non può essere censurata sul piano della legittimità costituzionale. La sentenza, tuttavia, precisa che resta ferma la responsabilità del legislatore di verificare nel tempo la tenuta del nuovo assetto e di intervenire con eventuali correttivi qualora emergano difficoltà applicative significative.

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