Cambia la mappa dei comuni montani in Italia. Con l’introduzione di nuovi criteri di classificazione, saranno 2.844 i comuni riconosciuti come montani, distribuiti in modo equilibrato tra le diverse aree del Paese. È quanto ha spiegato il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, intervenendo nel corso del question time alla Camera. Il nuovo impianto normativo si basa su criteri più selettivi. In particolare, il secondo criterio individua come montani i comuni con un’altimetria media superiore ai 500 metri, una scelta che – ha sottolineato il ministro – punta a valorizzare la dorsale appenninica e le isole, includendo territori che non raggiungono le quote tipiche dell’arco alpino ma che presentano caratteristiche geografiche e strutturali assimilabili alla montagna. Il terzo criterio riguarda invece la situazione specifica dei 21 comuni interclusi.
Calderoli ha inoltre annunciato la disponibilità del governo ad aprire un confronto con gli enti territoriali per valutare ulteriori peculiari situazioni di interclusione, con l’obiettivo di arrivare a un totale di quasi 2.900 comuni montani.
Tema delle esclusioni
Il Ministro ha affrontato anche il tema delle esclusioni. “È vero che oltre 1.100 comuni non saranno più qualificati come montani – ha affermato – ma si tratta degli stessi comuni che finora hanno impropriamente fruito dei vantaggi previsti per la montagna, sottraendo risorse alle zone realmente montane”. Secondo Calderoli, proprio queste ultime sono “le uniche legittimate a protestare su come siano state gestite le risorse da 73 anni a oggi”. L’obiettivo dichiarato della legge è quello di ridurre l’attuale elenco di oltre 4mila comuni montani, che comprende realtà come Roma e Bologna. “Con un’altimetria media rispettivamente di 67 e 82 metri – ha osservato il ministro – non hanno certo le caratteristiche geografiche della montagna”.
La nuova classificazione, ha concluso Calderoli, mira a concentrare le risorse disponibili sulle zone autenticamente montane, dando piena attuazione all’articolo 44 della Costituzione, che prevede interventi specifici a favore delle zone montane e non di territori solo parzialmente montani o prevalentemente pianeggianti.



