Bocciata la Legge n. 36/2024 della Regione Calabria che disponeva il depotenziamento dello impianto a biomasse della Centrale Mercure da 35 MW a 10.
“Arbitrarietà” e “irragionevolezza” i punti cardini della sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del recente 28 luglio 2025, nonché la contestuale inosservanza della potestà legislativa di cui all’articolo 117 della Costituzione in cui si dispone che: Allo Stato la legislazione esclusiva (2ºco. lett. s) nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Mentre al terzo co. Dispone che “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a …”produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.”
Invasione di competenze
Una sentenza che echeggerà anche nelle aule universitarie per i principi base su “la gerarchia delle fonti del diritto” e su “le competenze per materia e per territorio”
La Consulta, infatti, ha ravvisato la illegittimità costituzionale dell’articolo 14 della Legge della Regione Calabria che disponeva la limitazione da 35 a 10 megawatt termici la potenza massima dell’impianto a biomasse vegetali situato nel territorio di Laino Borgo al confine tra Calabria e Basilicata, all’interno di aree naturali, poi denominate Parco nazionale del Pollino.
L’articolo 14, così recitava: “È vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente 10MWatt termici. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti di potenza eccedente i 10MWatt termici, di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola alla presente disposizione , a pena di decadenza della relativa autorizzazione.”
Breve cronistoria della Centrale
Inizialmente la Centrale del Mercure, gestita dall’Enel, alla sua entrata in attività negli anni 1965 e 1966, era costituita da due sezioni di 75 MW complessivi, ed era alimentato a lignite, giacimenti presenti in loco e successivamente a OCD (olio combustibile denso).
A seguito dell’esito dello studio di impatto ambientale da parte di apposita Commissione scientifica nel 1987, i due gruppi produttivi vengono dismessi, in tempi diversi, uno nel 1993 e l’altro nel 1997, fino a quando l’ENEL nel 2001 presenta all’Ente Parco un progetto di riconversione a biomasse di un gruppo della Centrale.
Subentrano vicissitudini di vario tipo, tra cui resistenze da parte di associazioni ambientaliste e comitati di cittadini contrari alla riattivazione per motivi di tutela ambientale. Si arriva cosi al 2015 quando il Consiglio dei Ministri autorizza la ripresa della centrale, nel frattempo sotto la denominazione Mercure s.r.l. del gruppo Sorgenia Bioenergie.
Questioni di legittimità costituzionale sollevati dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Il contenuto dell’articolo 14 della legge della Regione Calabria è dichiarato anche in contrasto con una serie di norme della Costituzione ed esattamente con gli artt. 3, 41 oltre che con il 117, terzo comma, in relazione alla materia “produzione, trasporto e distribuzione dell’energia.” Afferma che, comunque, i limiti agli impianti FER non potrebbero “essere imposti aprioristicamente, ma [dovrebbero] derivare da valutazioni caso per caso nell’ambito dei procedimenti autorizzativi.”
Si ribadisce che la dichiarazione di inidoneità di aree e siti “alla installazione di specifiche tipologie di impianti “deve risultare quale provvedimento finale di un’istruttoria (destinata a sfociare non già in una legge, ma in un atto di programmazione avente natura di provvedimento amministrativo.
Diversamente contrasterebbero con le linee guide ministeriali sulla sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), in attuazione dell’articolo 20, co.1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Le tesi delle parti in causa
La Regione Calabria, costituitasi in giudizio, sosteneva le proprie ragioni chiedendo di dichiarare inammissibili, o comunque, non fondate le questioni e nella memoria illustrativa. Affermava che “la costruzione all’interno dei parchi naturali, di impianti alimentati da biomasse comporterebbe un evidente impatto sulla biodiversità”.
Mentre il Consorzio legno valle del Mercure e il Consorzio agricolo forestale biomasse Calabria, chiedevano l’accoglimento del ricorso perché sostenevano di vantare un “interesse economico diretto e qualificato” a tutela del quale sarebbero legittimati a intervenire ad adiuvandum, come anche sostenevano, tra l’altro, numerosi Comuni, tra i quali Laino Borgo, Lauria, Mormanno, Papasidero, tutti a chiedere l’accoglimento del ricorso in quanto “la riduzione di potenza al di sotto di 10MW termici, imposta dall’art. 14, comma2, della legge reg. Calabria n. 36/2024, avrebbe comportato la chiusura della suddetta centrale, con la conseguente perdita “di centinaia di posti di lavoro” e di ingenti somme, corrisposte loro a titolo di “compensazione e riequilibrio ambientale” in forza di un accordo sottoscritto con la società che gestisce la centrale stessa, utilizzate a favore delle rispettive comunità locali.
L’Associazione forum ambientalisti ODV, intervenuta in giudizio – fuori termine – si dichiarava portatrice di un interesse diffuso, quello di tutela dell’ambiente.
La Corte Costituzionale, nel dispositivo, ha dichiarato:
- l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co.1 della legge Regione Calabria n. 36 del 26 novembre 2024 nella parte in cui dispone che “[è] vietata”, nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi “costituiscono aree non idonee” alla realizzazione di questa tipologia di impianti;
- l’illegittimità costituzionale dell’art.14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024;
- l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art.14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024 promosse, in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lettera s) della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe nella sentenza in oggetto.