È stato finalmente dato l’avvio alla (più volte) promessa riforma della giustizia, pubblicando in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo numero 44 del 6 Aprile ultimo scorso, approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, che recava deleghe al Governo per la riforma dell’Ordinamento Giudiziario.
Il testo ha già sollevato polemiche notevoli, ma quella che ne sta generando al calor bianco riguarda la possibilità di acquisire – da parte dei Consigli giudiziari, come del Consiglio Superiore della Magistratura – specifici provvedimenti adottati, sia in sede cautelare che nel merito, riguardanti la libertà delle persone: questo almeno si trae dall’esame dei lavori preparatori del Decreto stesso.
L’approvazione di un atto normativo che permetta di valutare la professionalità di un magistrato basandosi sulle misure da lui adottate nei confronti di indagati poi risultati innocenti potrebbe così generare diversi effetti, alcuni dei quali addirittura paradossali e problematici.
Di questi effetti stavolta vogliamo occuparci.
Alcuni magistrati potrebbero, infatti, diventare eccessivamente prudenti nell’emettere misure cautelari, temendo che eventuali loro errori possano poi influire negativamente sulle valutazioni professionali di ciascuno di loro: il che potrebbe anche condurre verso una minore efficacia di altrettante iniziative di contrasto alla criminalità, visto che quegli stessi magistrati potrebbero addirittura evitare di assumere decisioni restrittive della libertà di qualche indagato per il timore di possibili, successive ripercussioni negative sulla loro stessa carriera.
Ma se quei magistrati diventassero per davvero meno inclini ad utilizzare le misure cautelari, potrebbero verificarsi situazioni per cui i soggetti pericolosi da loro indagati rimangano in libertà anche a prescindere da un’evidente fumus di colpevolezza: allo stesso modo, la necessità di dover dimostrare di aver raggiunto un alto tasso di successo nell’adozione di misure cautelari potrebbe condurre all’opposto estremo, ovvero all’uso eccessivo di tali misure dai magistrati inquirenti e alla loro conferma nel merito da parte dei magistrati giudicanti per spirito di colleganza con i colleghi dell’accusa.
E’ peraltro questo un fenomeno di cui sono piene le cronache degli ultimi anni: non possiamo perciò dimenticare come l’annunciata riforma della giustizia abbia fra i suoi obiettivi principali proprio quello di porre fine allo scandalo che ne deriva.
L’idea che un magistrato possa essere valutato negativamente per avere adottato misure cautelari nei confronti di persone poi risultate innocenti potrebbe conseguentemente alimentare – nei cittadini – la percezione di un sistema giudiziario interessato a proteggere prima di tutto sé stesso, piuttosto che a fare giustizia e ciò potrebbe erodere ulteriormente la fiducia di questi ultimi nel buon andamento e nell’ efficienza del sistema giudiziario penale nel suo complesso.
Questo insieme di valutazioni potrebbe anche contribuire ad alimentare in modo significativo il livello di stress e di pressione psicologica sui magistrati, i quali potrebbero sentirsi costantemente sotto esame non solo per le loro capacità professionali, ma anche per le conseguenze di determinate loro decisioni cautelari in materia di libertà delle persone.
Potrebbero infine sorgere questioni legate alla retroattività delle disposizioni qui esaminate, visto anche il principio generale secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire” e considerata anche l’esistenza del contestuale “Favor” che accompagna l’attività di ogni titolare di funzioni pubbliche, non solamente in materia di giustizia
Valutare i magistrati sulla base di decisioni prese – in buona fede e in esito delle informazioni disponibili al momento nell’adozione di misure cautelari determinate – potrebbe essere d’altronde considerato ingiusto o addirittura incostituzionale, per violazione dei principi in materia di doverosità della potestà punitiva dello Stato; tuttavia non possiamo dimenticare come la necessità sia sempre da intendere come la prima fonte del diritto e – almeno in materia di diritti di libertà delle persone – siamo, da trent’anni a questa parte, di fronte ad un’emergenza che ogni giorno diventa più grave.
In sintesi, l’atto normativo in esame potrebbe introdurre una serie di incentivi perversi che potrebbero alterare il comportamento dei magistrati più pavidi in modo da compromettere ulteriormente l’efficacia del nostro sistema-giustizia, piuttosto che migliorarlo.
Per mitigare i possibili effetti negativi di quanto appena pubblicato nell’esercizio della richiamata delega, potrebbe dunque essere utile perfezionare il modello di processo accusatorio introdotto in Italia alla fine degli anni 80, finalmente realizzando la divisione delle carriere fra magistrati inquirenti e loro colleghi giudicanti.
Fino a che una tale divisione non verrà realizzata, difficilmente si potrà sostenere di essere giunti alla metà dell’opera.