martedì, 17 Dicembre, 2024
Economia

Decreto sostegni 2021: boom di domande per il bonus ma attenzione ai controlli fiscali

Il Decreto legge n. 41/2021, cosiddetto decreto sostegni, è finalmente operativo e così, già a partire da martedì 30 marzo, e fino al prossimo 28 maggio 2021, imprese e titolari di partita IVA colpiti dall’emergenza Covid-19, potranno accedere al contributo a fondo perduto.

Con un tweet, il viceministro dell’EconomiaLaura Castelli ha fatto sapere che nei primi 10 minuti sono state inoltrate agli uffici dell’Agenzia delle Entrate ben 2 mila richieste. Dall’Agenzia delle Entrate, invece, il Direttore Ernesto Maria Ruffini annuncia le attività di accertamento delle istanze pervenute che consentiranno alla Guardia di Finanza di effettuare il riscontro con i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, delle dichiarazioni dei redditi e delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA.

Il contributo previsto potrà essere accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente sul modulo di domanda che può essere trasmesso, anche per il tramite di intermediario, per via telematica alla stessa Agenzia delle Entrate o sulla piattaforma web di Sogei.

IL PERIMETRO DEI BENEFICIARI 

Riguardo al perimetro dei beneficiari del contributo, la novità è che non rileva il codice ATECO e che accedono al bonus tutti gli esercenti attività d’impresa, di arte o professione o di reddito agrario, stavolta compresi i professionisti appartenenti a ordini professionali e, ancora, i titolari di partita IVA, a prescindere dal regime fiscale adottato.

requisiti per accedere al contributo sono: essere residenti o stabiliti in Italia; ricavi o compensi dell’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro e, per i soggetti che abbiano attivato la partita IVA in data precedente al 1° gennaio 2019, aver registrato un calo del fatturato e dei corrispettivi medio mensile dell’anno 2020 pari almeno al 30% rispetto ai valori del 2019. Il contributo a fondo perduto del decreto sostegni non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

LE INDEBITE PERCEZIONI

Nel caso di indebita percezione del contributo, si potrà optare per la regolarizzazione, presentando istanza di rinuncia e restituendo spontaneamente il contributo comprensivo degli interessi e pagando la sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso. Mentre, se l’indebita percezione del bonus dovesse emergere dalle attività di accertamento fiscale, spetta all’Agenzia delle Entrate procedere al recupero e all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del D-Lgs. n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200% dell’importo indebitamente percepito, senza poter beneficiare della definizione agevolata. La medesima condotta configura, inoltre, la fattispecie di reato prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo del triplo del beneficio conseguito. In caso di avvenuta erogazione del contributo, scatta anche la confisca ex articolo 322-ter del Codice penale.

  

Applicando al valore del calo di fatturato la percentuale corrispondente alle differenti fasce di ricavi o compensi incassati nel 2019, si ottiene l’ammontare del contributo a fondo perduto che, in ogni caso, non può essere superiore a 150 mila euro.

60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 100 mila;

50% con ricavi o compensi superiori a euro 100 mila e fino a euro 400 mila;

40% con ricavi o compensi superiori a euro 400 mila e fino a euro 1 milione;

30% con ricavi o compensi superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 milioni;

20%  con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni.

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