Per marinerie, armatori e piccola pesca la burocrazia non basta mai e si abbatte su un settore – per molteplici concause – che da anni è in sofferenza. Sui fondi a sostegno delle imprese di pesca si sovrappongono le norme e le spiegazioni per ottenere i rimborsi. Ecco come districarsi con l’aiuto di Federpesca.
“I benefici concessi durante il periodo pandemico soggiacciono alle disposizioni introdotte dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato introdotte dalla Commissione Europea lo scorso 19 marzo 2020 integrato il 3 di aprile e successivamente modificato con le comunicazioni del 8 maggio e 29 giugno 2020”, spiega il Responsabile dell’area fiscale Pantaleo Silvestri, “In buona sostanza la Commissione europea, tenendo conto del grave impatto economico negativo per gli Stati membri derivante dalla pandemia da Covid, ha indicato alcune tipologie di aiuti di Stato compatibili con le norme comunitarie e per favorire la ripresa in tempi rapidi ha previsto la possibilità in via eccezionale di autorizzare aiuti di Stato in modo più flessibile”.
Il Quadro temporaneo, ricorda in una nota Federpesca, è applicabile dal 19 marzo sino al 31 dicembre 2020
La Commissione europea con il quadro temporaneo, al punto 23, lettera a) considera compatibili con il mercato interno a sensi dell’art. 107, paragrafo 3) lett. b del TFUE, per il settore della agricoltura e delle pesca aiuti alle seguenti condizioni: “l’importo complessivo”, calcola Silvestri, “non deve superare i 120mila euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e acquacoltura e 100 mila euro per il settore dell’agricoltura”.
L’aiuto, in termini pratici, può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, garanzie, prestiti ecc. al lordo di qualsiasi altro onere”, prosegue il Responsabile dell’area fiscale, “È necessario che ogni impresa, in relazione ai benefici concessi dai vari decreti: Cura Italia, Rilancio e Agosto; tenga conto, nell’utilizzo, di non superare complessivamente la soglia dei 120 mila euro per quelle operanti nel settore della pesca e acquacoltura. Trattasi di aiuti concessi sempre sotto forma di sovvenzioni dirette o indirette, agevolazioni fiscali, garanzie, tassi agevolati su prestiti, esoneri contributivi per dipendenti”. A titolo puramente esemplificativo, ricorda Federpesca: l’art. 24 DL 34/2020 – esenzione saldo e primo acconto Irap -, art. 25 DL 34/2020 contributo a fondo perduto, art. 28 DL 34/2020 –credito di imposta su contratti di locazione, art. 13 lett. e) DL 23/2020 – prestito di euro 25 mila/ 30 mila, art. 78 DL 18 del 17/3/2020”.
“È opportuno verificare”, avverte Pantaleo Silvestri, “preventivamente in sede di applicazione di ciascun aiuto che le disposizioni di legge di concessione facciano riferimento al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”. Tali provvedimenti devono essere applicati nel rispetto del limite e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione.
Nel caso in cui l’impresa dovesse operare in diversi settori dovrà assicurare e dimostrare che per tali attività sia stato rispettato l’importo massimo complessivo per ogni settore di impresa”.
“Le misure temporanee”, conclude Silvestri, “possono essere cumulate con gli aiuti previsti dal regolamento de minimis a condizione che siano anche qui rispettate le disposizioni e le norme previste dai rispettivi regolamenti in merito al cumulo”.