Ciclicamente si ripresenta in Polonia una grave crisi istituzionale, iniziata nella seconda metà del 2015 quando la maggioranza del Sejm (la Camera Bassa), al tempo guidata da Piattaforma Civica del Primo Ministro Ewa Kopacz (succeduta a Donald Tusk, Presidente del Consiglio europeo dal dicembre precedente), poco prima della fine della legislatura elesse cinque giudici del Tribunale Costituzionale, i cui mandati sarebbero cessati da lì a poco. L’allora neo-eletto Presidente della Repubblica Andrzej Duda, esponente del partito sovranista di opposizione Diritto e Giustizia, si rifiutò di ricevere il giuramento dei giudici scelti dal Parlamento uscente. Di più, la nuova maggioranza dichiarò nulle quelle cinque nomine e a sua volta nominò altri cinque giudici.
Oggi siamo di fronte ad una situazione analoga. Al centro dello scontro, il consueto ostruzionismo del Capo dello Stato, Karol Nawrocki di Diritto e Giustizia, che non riceve il giuramento dei giudici costituzionali regolarmente eletti dalla Camera Bassa a maggioranza Piattaforma Civica. Di fronte a questo blocco abusivo, la tentazione della politica è spesso quella di ricorrere a scorciatoie procedurali, come è stato il giuramento alternativo davanti alla stessa Camera Bassa. Tuttavia, combattere un’illegittimità con un’altra forzatura rischia unicamente di esporre le istituzioni a uno stress perenne.
La vera via d’uscita non risiede nel travalicare la separazione dei poteri, ma nel percorrere con rigore la via dell’auto-organizzazione giudiziaria e del primato del diritto dell’Unione europea.
Il punto di partenza attiene alla natura del procedimento di elezione da parte del Parlamento, che costituisce l’unico atto a efficacia costitutiva della carica di giudice costituzionale diretta espressione della sovranità popolare. Il giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica, previsto dalla legislazione ordinaria, ha natura di mera condizione integrativa, un atto dovuto che non può trasformarsi in un potere di veto sostanziale. In forza del dovere di leale cooperazione e del principio generale che impedisce a chiunque di trarre vantaggio dal proprio inadempimento, il rifiuto presidenziale si configura altresì come un mero ostacolo fattuale privo di copertura costituzionale.
Per superare la crisi in modo inoppugnabile, occorre che la procedura di immissione nelle funzioni faccia capo all’Assemblea generale dei giudici del Tribunale Costituzionale. In virtù dell’autonomia dell’organo e per garantire la continuità della funzione giurisdizionale, l’Assemblea prende atto del verbale di elezione inviato dal Maresciallo del Sejm e riceve la dichiarazione solenne di giuramento direttamente dai giudici eletti, formalizzandone l’immissione nelle funzioni.
A conferire piena tenuta e legittimità giuridica a questo percorso interviene il diritto dell’Unione. Gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, del TUE impongono agli Stati membri di garantire una tutela giurisdizionale effettiva e l’indipendenza dei collegi giudicanti. In base al principio del primato del diritto UE – risultante nello specifico dalle sentenze della Corte di Lussemburgo del 27 febbraio 2018 (causa C-64/16) e del 15 luglio 2021 (causa C-791/19), giurisprudenza consolidata dal recente arresto della Grande Sezione del 24 marzo 2026 (C-521/21) – i magistrati nazionali hanno il potere-dovere di disapplicare la norma interna nella parte in cui subordina l’esercizio delle funzioni giudiziarie a una formalità presidenziale usata per paralizzare l’organo supremo di garanzia.
In questo quadro, si ricorda il parere del 13 ottobre 2026 della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa, che ha qualificato il giuramento davanti al Presidente della Repubblica come atto meramente cerimoniale privo di natura costitutiva dell’elezione a giudice costituzionale. Eventuali contestazioni sulla composizione della Corte potranno poi essere sciolte dai tribunali ordinari tramite rinvio pregiudiziale d’urgenza alla Corte di giustizia europea.
Ripristinare la legalità in Polonia non richiede atti ultra vires. La vera forza delle democrazie europee risiede nel neutralizzare il boicottaggio politico mediante l’ortodossia costituzionale e la pienezza delle garanzie sovranazionali.





