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Tribunale di Istanbul in Piazza
Immagine generata da AI: Tribunale di Istanbul in Piazza

Istanbul, l’assoluzione che richiama l’Europa al valore della difesa

lunedì, 26 Ottobre 2026
3 minuti di lettura

La conclusione definitiva del processo al direttivo dell’Ordine turco riporta al centro l’indipendenza della giustizia e il diritto di denunciare le violazioni dei diritti fondamentali. Non è solo la fine di una vicenda giudiziaria: è un monito per tutte le democrazie. Ci sono assoluzioni che chiudono un processo e altre che obbligano a interrogarsi sul prezzo pagato. La decisione sul caso dell’Ordine degli avvocati di Istanbul appartiene a entrambe. Il 21 ottobre la corte d’appello ha respinto l’impugnazione della procura contro l’assoluzione pronunciata il 9 gennaio: il procedimento a carico del presidente İbrahim ÖzdenKaboğlu e di dieci componenti del direttivo è così concluso.

La vicenda e il contesto

La storia comincia nel dicembre 2024, quando l’Ordine di Istanbul intervenne dopo l’uccisione in Siria di due giornalisti curdi, Nazım Daştan e Cihan Bilgin, chiedendo che i fatti fossero chiariti e richiamando l’attenzione sugli arresti di giornalisti, legali e altre persone durante una manifestazione a Istanbul. Per quella presa di posizione, undici rappresentanti dell’avvocatura finirono sotto processo con accuse legate alla propaganda terroristica e alla diffusione di informazioni fuorvianti. Il 9 gennaio 2026 il tribunale penale competente li assolse; la procura impugnò la decisione. Solo ora, con il rigetto dell’appello, l’assoluzione è divenuta definitiva. Il procedimento penale è chiuso. Resta però aperta la distinta causa civile relativa alla rimozione del direttivo, un piano distinto dal penale, che dimostra come la pressione sull’avvocatura non sia cessata. Il Consiglio nazionale forense italiano ha espresso viva soddisfazione per la positiva conclusione del grado d’appello. Leonardo Arnau, coordinatore della Commissione diritti umani e protezione internazionale del CNF, ha ricordato che la tutela dei diritti umani e dello Stato di diritto rientra pienamente nei doveri professionali degli avvocati e degli ordini, nel rispetto dei valori fondamentali di ogni democrazia. L’avvocatura non rappresenta solo interessi individuali, ma custodisce le condizioni che rendono effettivo l’accesso alla giustizia.

Il valore della difesa e il richiamo all’Europa

La vicenda di Istanbul riguarda direttamente l’Europa perché mette alla prova un principio che non può fermarsi ai confini nazionali: l’effettività dello Stato di diritto dipende anche dalla libertà di chi esercita la difesa. Il Consiglio d’Europa ha riconosciuto questa esigenza con la Convenzione sulla protezione della professione di avvocato, adottata nel 2025. L’indipendenza dei giudici e quella dell’avvocatura non sono garanzie concorrenti, ma complementari. Senza una difesa libera, il diritto di rivolgersi alla giustizia rischia di restare una promessa formale. La stessa autonomia deve appartenere agli ordini professionali. Un’avvocatura indipendente non è un corpo estraneo alle istituzioni né un soggetto autorizzato a ignorare la legge. È una componente dell’architettura dello Stato di diritto: vigila sul rispetto delle garanzie, contribuisce al dibattito sulla giustizia e può richiamare l’attenzione pubblica quando sono in gioco diritti fondamentali. Nessuna professione è sottratta alla legge e nessuna dichiarazione è immune da valutazioni giuridiche. Ma il confine fra responsabilità e intimidazione è decisivo. Le norme penali, soprattutto quelle formulate in termini ampi in materia di sicurezza e terrorismo, devono essere applicate con rigore e proporzionalità. Se colpiscono una presa di posizione pacifica legata al mandato istituzionale di un ordine, si produce un effetto dissuasivo su chiunque, domani, voglia denunciare una violazione o difendere una libertà.

La lezione per la democrazia

È questo il punto che la sentenza non può cancellare. L’assoluzione ristabilisce una verità processuale fondamentale e la definitività della decisione mette fine a un’incertezza che pesava sugli undici avvocati. Non restituisce il tempo trascorso sotto accusa né rimuove il messaggio che un procedimento di questo genere trasmette alla comunità professionale. La Commissione internazionale dei giuristi aveva avvertito che il processo rischiava di scoraggiare gli ordini forensi dal dibattito pubblico sui diritti umani. Per l’Europa, questa vicenda richiama un principio spesso proclamato e non sempre difeso con sufficiente determinazione: l’indipendenza della giustizia non si misura soltanto dall’autonomia dei giudici, ma anche dalle condizioni in cui operano gli avvocati e dall’effettività delle garanzie riconosciute a chi è sottoposto al potere pubblico. Giudici indipendenti e avvocati liberi non sono parti contrapposte di un conflitto; sono condizioni complementari di un sistema nel quale la decisione può essere contestata, le prove esaminate e i diritti fatti valere. L’esito di Istanbul va accolto con sollievo, senza trasformarlo in un’assoluzione generale del contesto in cui il caso è maturato. La lezione più profonda è che una democrazia non dovrebbe costringere i rappresentanti dell’avvocatura a rischiare un processo per aver richiamato l’attenzione su diritti e garanzie. Il metro di uno Stato di diritto non è l’assenza di dissenso, ma la capacità di proteggerlo entro i confini della legge. La difesa non chiede immunità. Chiede di poter svolgere il proprio compito. E quando un avvocato parla per tutelare i diritti fondamentali, la sua voce non appartiene soltanto alla categoria: appartiene ai cittadini che, un giorno, potrebbero aver bisogno di qualcuno disposto a parlare per loro.

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