Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre decreti di grazia ai sensi dell’articolo 87, comma 11, della Costituzione. Lo riferisce una nota del Quirinale. Per tutti e tre i provvedimenti, il Ministro della Giustizia, al termine della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Il primo decreto di clemenza individuale riguarda A. A., nato nel 1972 e condannato alla pena complessiva di sette anni di reclusione per delitti in materia di stupefacenti e altro.
Il Capo dello Stato ha concesso la grazia per la pena residua ancora da espiare, pari a cinque anni, cinque mesi e dieci giorni. Nella decisione sono stati considerati i pareri favorevoli di entrambe le Autorità giudiziarie competenti e le gravissime e irreversibili condizioni di salute del condannato. Proprio per tali condizioni era stato disposto da tempo il differimento dell’esecuzione della pena.
Grazia parziale a Guido Gianni
Un secondo decreto riguarda Guido Gianni, nato nel 1960, condannato a dodici anni e quattro mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio. I fatti furono commessi nel 2008, nell’ambito di un tentativo di rapina di cui Gianni era stato vittima all’interno della propria gioielleria.
Mattarella ha concesso una grazia parziale che ha estinto tre anni e due mesi di reclusione. Il provvedimento tiene conto del parere favorevole espresso dal magistrato di sorveglianza e del periodo di pena già espiato, pari a cinque anni e tre mesi.
Per effetto della grazia parziale, il residuo di pena detentiva da scontare è inferiore a quattro anni. Tale durata consente quindi al competente Tribunale di sorveglianza di valutare l’eventuale applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale, previsto dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario.
Il provvedimento per G. B.
Il terzo decreto è stato adottato nei confronti di G. B., nato nel 1981 e condannato a dieci anni di reclusione per delitti in materia di stupefacenti commessi tra il 2002 e il 2009. La grazia parziale concessa dal Presidente della Repubblica ha estinto un anno e nove mesi della pena detentiva ancora da espiare.
Anche in questo caso il Capo dello Stato ha tenuto conto del parere favorevole del magistrato di sorveglianza. Nel parere viene dato atto del mutamento di vita del condannato, che ha già avviato e consolidato un percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare.
Tra gli elementi considerati figurano inoltre le condizioni di salute di una figlia minore del condannato. A seguito dell’atto di clemenza, anche la pena residua di G. B. rientra nel limite che consente l’eventuale concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.





