Se è prassi e, quindi, giustificabile che in campagna elettorale ognuno ‘tira l’acqua al proprio mulino’, non è altrettanto concepibile che analogo comportamento lo si attui in occasione di materie molto delicate, sensibili e, soprattutto, di difficile comprensione per la maggior parte della collettività, come le materie giuridiche e tra esse la madre di tutte le leggi, cioè la nostra Costituzione, della quale – è bene ricordarcelo – stiamo festeggiando i suoi 80 anni.
Le leggi di revisione della Costituzione
L’articolo 138 della Costituzione consente – con determinate procedure, quali le doppie votazioni di camera e senato – di apportare ad essa modifiche con la così detta ‘legge di revisione’…che, se approvata solamente con maggioranza assoluta nelle due ultime votazioni di senato e camera, può essere soggetta a referendum, come in tale fattispecie.
Gli articoli sostituiti
Si potrebbe affermare che già nel primo anno di giurisprudenza – fatti salvi eventuali studi di diritto nelle scuole medie superiori di secondo grado – ci si renderà conto che gli articoli della Costituzione oggetto diattuale novità sono solamente due, il 104 e il 105, interamente sostituiti e non sette come a gran voce si pretende di affermare, creando timori e preoccupazioni in una vasta fascia sociale. Gli altri articoli, infatti, ed esattamente gli artt. 87, 102, 106, 107 e 110 sono interessati anche con una sola parola per adeguarne le terminologie che sono adoperate nei predetti due articoli modificati, ovvero per adattarvi i termini dei due Consigli superiori giudicanti e requirenti, dell’istituzione dell’Alta Corte di disciplina e per i rispettivi criteri di selezione dei componenti.
Infatti, il nuovo articolo 104 sostituito, continua ad affermare che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.” Afferma che entrambe i Consigli sono presieduti dal Presidente della Repubblica e che continuano a farne parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
L’articolo 106 continua a prevedere che “Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.” Il precedente art. 105, interamente sostituito, afferma il principio delle separazioni delle carriere, consacrando l’altro principio della figura della ‘terzietà’ tra Organo giudicante, requirente e impuntato, ad iniziare dalla separazione dei concorsi per magistratura requirente e giudicante. Si proseguirà su percorsi autonomi per le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
Ne sono stati esclusi ‘i provvedimenti disciplinari’, una delle novità del nuovo testo che, al secondo comma, cosi recita: “La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.” Una vera garanzia per i magistrati e anche per i cittadini in termini di fiducia. Infatti l’Alta Corte di disciplina è composta da 15 giudici di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica e ben nove tra magistratura giudicante (6) e requirente (3). Appena tre sono sorteggiati dal Parlamento in seduta comune. Durano in carica 4 anni e non sono rinnovabili.
Perplessità sul ruolo del pubblico ministero e della polizia giudiziaria
Una prossima modifica riguardante il Pubblico ministero alle dipendenze del Governo e la polizia giudiziaria sotto le ali del Ministro dell’interno, ovvero alle dipendenze del Capo della Polizia, attualmente, è pura fantasia. C’è la preclusione dell’articolo 109 della Costituzione il quale recita che: “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”. Trattassi di dipendenza funzionale, mentre quella gerarchica compete alle singole Istituzioni di appartenenza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.).
La parte facilmente modificabile con legge ordinaria potrebbe essere il titolo III del Codice di procedura penale ove l’art. 56 afferma che: “Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.” (Cost. 109; 58 e 59 c.p.p.); l’articolo 58 afferma, a sua volta, che Ogni Procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione di polizia giudiziaria e anche l’art. 59, nell’affermare che “Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite”.
È opportuno evidenziare che le assegnazioni dellapolizia giudiziaria, nei vari gradi e funzioni per Organo di appartenenza, in servizio presso le Procure, sono state previste dalla riforma del codice di procedura penale e norme di attuazione, ai tempi del Ministro Giuliano Vassalli (24 ottobre 1989). Occorreva che ogni interessato producesse specifica domanda di assegnazione le quali dovevano essere, complessivamente, in numero non inferiore al doppio dei posti disponibili. La mancanza doveva essere integrata d’Ufficio da parte dei singoli Corpi di appartenenza. Lascelta nominativa era fatta congiuntamente, sulla base dei rispettivi curriculum, dal Procuratore Generale e dal Procuratore della Repubblica di ogni Città.
Tale vigente criterio del doppio dei candidati potrebbe essereadoperato anche per l’estrazione a sorte del terzo dei componenti dei Consigli superiori delle magistraturegiudicante e requirente di competenza del Parlamento in seduta comune, con legge ordinaria; un criterio di coerenza, logicità e buonsenso per l’estrapolazione dall’elenco dei professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno 15 anni di esercizio da un numero di componenti non inferiore al doppio da cui estrarre quelli a sorte. Analogamente potrebbe valere per i tre giudici di competenza del Parlamento per l’Alta Corte disciplinare secondo i maggiori requisiti di 20 anni di esercizio per gli avvocati.
Attese e aspettative sull’elenco degli illeciti disciplinari e sulle relative sanzioni
Una cosa è certa e cioè che l’Alta Corte con i suoi 15 giudici avrà ampie possibilità di formare più collegi (da3 a 5: un Presidente e due giudici a latere) perché deve garantire l’istanza di impugnazione in quanto, al settimo comma del sostituito articolo 105, è detto che: “Contro le sentenze emesse dell’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.”
Altra prerogativa spettante al Parlamento è che: “La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.
La libertà di manifestazione del pensiero, la stampa, la televisione – il diritto all’informazione
L’articolo 21 della Costituzione recita nel primo comma: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” Il secondo comma afferma che: “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure.”
Come si potrà esercitare la libertà di cercare, ricevere e diffondere notizie senza censura e senza subire procedimenti disciplinari o penali? La curiosità è massima proprio intorno all’elenco delle sanzioni disciplinari e delle relative sanzioni che potrebbero intralciare proprio il diritto/dovere all’informazione.
Occorre, comunque, aspettare prima il ‘SI” del referendum sulle norme costituzionali riguardanti l’Ordinamento giurisdizionale e che entro un anno dall’entrata in vigore della medesima legge costituzionale, come recita l’articolo 8 ‘Disposizioni transitorie’, sia varata la relativa legge ordinaria.





