La Costituzione della Repubblica destinata ad avere altro Organo di vertice “L’Alta Corte disciplinare” per la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti fino ad ora di competenza della Sezione disciplinare del C.S.M..
Quindici giudici nominati e estratti a sorte costituiranno l’organico dell’Alta Corte disciplinare nell’ambito dell’Ordinamento giurisdizionale secondo la nuova formulazione dell’articolo 105 della Costituzione.
Criteri di scelta e requisiti
Il nuovo articolo 105, al terzo comma dispone che …”da quindici giudici tre sono nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da 6 magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”. Durano in carica quattro anni.
Analogo numero di giudici è presente nella Corte costituzionale come prevede l’articolo 135 della Costituzione il quale così recita: “La Corte costituzionale è composta di 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte sono nominati per nove anni”.
Il procedimento disciplinare
Ogni procedimento disciplinare sarà incardinato presso l’Alta Corte secondo quanto disporrà la legge ordinaria di cui è fatta riserva nell’ultimo coma di detto articolo 105 il quale cosi dispone: “La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.”
Ciò lascia intendere che un collegio giudicante possa essere formato anche da tre o cinque giudici, di cui almeno uno provenga dalla stessa magistratura (giudicante o requirente) del sottoposto a procedimento disciplinare.
Impugnazione delle sentenze
Nel settimo o penultimo comma del citato articolo 105 vi è una ulteriore significativa novità nel procedimento giurisdizionale, che è la seguente: “Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza, è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.” Ciò rafforza la convinzione che il collegio sarà costituito da tre o cinque giudici, per cui in caso di appello vi sarà altro collegio sempre dei 15 giudici che compongono l’Alta Corte.
Presso la Corte costituzionale in ogni sentenza partecipano tutti i componenti, tra cui vi è la figura del relatore, responsabile della stesura della sentenza. Non sono previste motivazioni dissenzienti in quanto deve emergere il principio della collegialità delle decisioni, benché vi siano in merito opinioni discordanti.
L’attuale procedimento disciplinare
La sezione disciplinare è incardinata nell’unico Consiglio superiore della magistratura, ha carattere giurisdizionale con le regole di cui alle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il giudice disciplinare è un organo collegiale che si identifica, appunto, nella Sezione disciplinare del C.S.M., composta da 6 membri: il Vice Presidente del CSM, che la presiede, e cinque componenti eletti dallo stesso CSM tra i propri membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, un magistrato di cassazione con effettive funzioni di legittimità e tre di merito. La sentenza emessa può essere impugnata di fronte alle sezioni unite penali della Cassazione.
Osservazioni e riflessioni
Nelle norme sulla giurisdizione all’articolo 111 della Costituzione è detto che: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”, che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” e, infine, che: “Contro le sentenze […] è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.”
Eventuali dubbi di incostituzionalità della norma non mancheranno di essere sollevati al momento opportuno.



