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Il 2 giugno 1946 L’elezione dell’Assemblea Costituente, la Commissione dei 75 e la genesi della Costituzione repubblicana (6 continua)

GLI 80 ANNI DELLA REPUBBLICA: un viaggio nel biennio che ha trasformato un paese ferito dal conflitto e dalla dittatura in una nazione moderna, tra speranze di rinascita e ricostruzione morale
giovedì, 19 Febbraio 2026
11 minuti di lettura

Nel dopoguerra l’Italia si trovava a dover ricostruire non soltanto edifici e infrastrutture ma soprattutto istituzioni, identità pubblica e regole di convivenza politica. Le elezioni del 2 e 3 giugno 1946 rappresentarono un momento cruciale perché furono le prime consultazioni elettorali in cui votarono tutte e tutti i cittadini adulti, senza discriminazioni di sesso: oltre ventiquattro milioni di elettori alle urne su un totale stimato di circa ventotto milioni. Il dato numerico non è un dettaglio burocratico, ma la conferma di un salto di civiltà: votavano le donne per la prima volta in una consultazione nazionale e scelsero coloro che avrebbero redatto la Costituzione della Repubblica.

Il sistema elettorale adottato per la Costituente fu un proporzionale puro con collegi plurinominali e recupero dei resti su base nazionale. Questo meccanismo, pensato per garantire ampia rappresentanza dopo vent’anni di regime autoritario, contribuì a far emergere non soltanto i grandi partiti di massa ma anche forze più piccole e regionaliste, favorendo un Parlamento altamente pluralista.

La legge elettorale prevedeva 32 collegi plurinominali corrispondenti alle principali ripartizioni geografiche italiane. La tecnica di calcolo dei seggi si basava sul quoziente elettorale: i voti validi di ciascun collegio venivano divisi per il numero di seggi da assegnare; il quoziente risultante determinava i seggi base per ciascuna lista. I voti residui che non bastavano ad aggiudicare seggi nei singoli collegi venivano raggruppati in un collegio unico nazionale, dove venivano distribuiti gli ultimi seggi con il criterio dei maggiori resti. All’interno delle liste, gli elettori potevano esprimere preferenze per i singoli candidati (in genere 2–3 preferenze), determinando l’ordine di elezione dei candidati della lista.

A causa di difficoltà logistiche e contenziosi territoriali (in particolare nelle zone della Venezia Giulia e di confine orientale), dove non fu possibile votare, il totale dei deputati eletti risultò 556 invece di 573. La distribuzione dei seggi risultò la seguente:

  • Democrazia Cristiana (DC): 207 seggi
  • Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP): 115 seggi
  • Partito Comunista Italiano (PCI): 104 seggi
  • Unione Democratica Nazionale (UDN): 41 seggi
  • Fronte dell’Uomo Qualunque: 30 seggi
  • Partito Repubblicano Italiano (PRI): 23 seggi
  • Blocco Nazionale della Libertà (BNL): 16 seggi
  • Partito d’Azione (Pd’A): 7 seggi
  • Liste minori e autonomiste (ad es. MIS, PSd’Az, Partito dei Contadini, Movimento Unionista Italiano, ecc.): il resto fino a 556.
    I tre partiti maggiori – DC, PSIUP e PCI – coprirono circa 76–77% dei seggi totali, mentre il restante quarto fu diviso tra forze laiche, repubblicane, liberali, autonomiste e conservatrici.

Un Parlamento nuovo: composizione e significato

L’Assemblea Costituente non fu il “primo Parlamento italiano” in senso storico (il Parlamento esisteva già dal 1861 nel Regno d’Italia), ma fu il primo organo rappresentativo della Repubblica italiana e il primo a essere eletto con un suffragio realmente universale, inclusivo delle donne. Essa incorporò due funzioni contemporaneamente:

  1. Funzione costituente per la redazione e l’approvazione della Costituzione.
  2. Funzione legislativa ordinaria per l’approvazione di leggi ordinarie e la fiducia ai governi, in assenza di un Parlamento ordinario fino alle elezioni del 1948.
    L’Assemblea si insediò il 25 giugno 1946. Alla prima seduta fu eletto presidente provvisorio Vittorio Emanuele Orlando, figura di garanzia per avviare i lavori. Successivamente furono eletti due presidenti ordinari e precisamente Giuseppe Saragat (dal 25 giugno 1946 al 6 febbraio 1947), in quota PSIUP, poi Umberto Terracini (dall’8 febbraio 1947 al 31 gennaio 1948) in quota PCI.Questa alternanza alla presidenza segnala non un semplice cambio di poltrona, ma una dinamica politica reale poiché la Costituente non fu dominata da una sola maggioranza, ma da un equilibrio mutevole, in cui nessuna forza disponeva di numeri assoluti e tutte erano costrette a compromessi costanti.

Le donne nella Costituente: ruolo e impatto concreto

Uno degli aspetti più rivoluzionari del 1946 fu l’ingresso delle donne sia come elettrici sia come elette. Nell’Assemblea Costituente furono elette 21 deputate su 556, pari a circa il 3,8% dell’Assemblea. La presenza femminile, pur numericamente contenuta, fu politicamente significativa e la distribuzione delle 21 deputate secondo l’orientamento politico fu la seguente:

  • Democrazia Cristiana: 9
  • Partito Comunista Italiano: 9
  • PSIUP: 2
  • Fronte dell’Uomo Qualunque: 1
    Queste donne, definite nella vulgata storica “Madri costituenti”, provenivano in gran parte da percorsi di impegno civile, associazionismo e Resistenza. Cinque di esse furono nominate nella Commissione per la redazione della Costituzione (Commissione dei 75), dando così un contributo diretto alla stesura del testo. Esse furono:
  • Nilde Iotti (PCI) – Prima sottocommissione, diritti e doveri dei cittadini.
  • Angela Gotelli (DC) – Prima sottocommissione.
  • Maria Federici (DC) – Terza sottocommissione, rapporti economici e sociali.
  • Lina Merlin (PSI) – Terza sottocommissione.
  • Teresa Noce (PCI) – Terza sottocommissione.
    Le deputate coinvolte nella Commissione si concentrarono soprattutto sulle seguenti materie:
  • uguaglianza giuridica e sociale,
  • diritti civili delle donne,
  • tutela della maternità,
  • lavoro femminile e condizioni di lavoro,
  • diritti dei figli e tutela dell’infanzia.
    Il loro contributo si tradusse in interventi ed inserimenti concreti nel testo costituzionale di argomentazioni di grande modernità e caratura, in particolare nelle seguenti norme:
  • Articolo 3 – uguaglianza senza distinzione di sesso;
  • Articolo 29 – eguaglianza morale e giuridica dei coniugi;
  • Articolo 31 – tutela della famiglia, della maternità e dell’infanzia;
  • Articolo 37 – pari diritti nel lavoro e tutela della lavoratrice;
  • Articolo 51 – accesso alle cariche pubbliche e ai pubblici uffici.
    Le altre 16 donne elette, pur non facendo parte della commissione dei 75, parteciparono attivamente ai dibattiti in plenaria, presentando emendamenti e intervenendo sulle materie più sensibili, come diritti civili, libertà personali, istruzione e welfare.

La Commissione dei 75: struttura, coordinamento e lavoro preparatorio

Il 15 luglio 1946 fu costituita la Commissione per la Costituzione, composta da 75 membri in proporzione ai gruppi parlamentari, con il compito di predisporre una bozza organica di Costituzione da sottoporre all’Assemblea. La Commissione aveva una struttura complessa e come Presidente fu eletto Meuccio Ruini, figura di equilibrio, giurista e politico con forte capacità mediatica, come Vicepresidenti furono scelti più membri in rappresentanza dei principali gruppi infine i Segretari, che furono designati per garantire il raccordo operativo. La Commissione fu articolata in tre sottocommissioni:

  1. Diritti e doveri dei cittadini – presieduta da Umberto Tupini.
  2. Ordinamento costituzionale dello Stato – presieduta da Umberto Terracini.
  3. Rapporti economici e sociali – presieduta da Gustavo Ghidini.
    Queste sottocommissioni affrontarono rispettivamente:
  • La definizione dei diritti fondamentali, delle libertà civili e dei rapporti tra cittadini e Stato;
  • L’assetto degli organi costituzionali, equilibrio dei poteri e funzionamento delle istituzioni;
  • Le disposizioni relative all’economia, al lavoro, al welfare e ai rapporti sociali.
    Il lavoro interno alle sottocommissioni era dettagliato: si formulavano proposte di articoli, si confrontavano modelli istituzionali comparati, si armonizzavano norme di principio con implicazioni operative. Tuttavia, per evitare che le tre sezioni producessero un testo disarticolato, fu istituito un Comitato di redazione e si svolgevano periodiche plenarie della Commissione per verificare la coerenza complessiva del progetto, uniformare il linguaggio giuridico, risolvere sovrapposizioni o contraddizioni tra parti diverse. In pratica, il testo finale della Commissione fu il frutto di un coordinamento multilivello attraverso l’elaborazione specialistica nelle sottocommissioni, la mediazione politica nella Commissione plenaria e la supervisione tecnica da parte del Comitato di redazione. L’obiettivo non era soltanto produrre una bozza giuridicamente coerente, ma anche costruire un primo livello di compromesso politico tra le forze rappresentate: cattolici democratici, socialisti, comunisti, laici, repubblicani, liberali e autonomisti.

Il dibattito in Assemblea plenaria: argomento per argomento

La bozza predisposta dalla Commissione dei 75 non era vincolante. Essa fu sottoposta all’Assemblea plenaria, che la discusse articolo per articolo, presentando emendamenti, integrazioni e talvolta riscrivendo intere parti del testo. Le sedute di discussione si susseguirono tra marzo e dicembre 1947, in un processo lungo e articolato in cui si definirono i contenuti più sensibili della Carta costituzionale.Di seguito evidenziamo quali furono gli articoli e gli argomenti più dibattuti.

Articolo 1 – Fondamenti della Repubblica

La Costituzione si apre con la formula: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.”
Questa formulazione è il risultato di un compromesso tra la spinta socialista e comunista per dare centralità al lavoro, inteso come fattore di dignità sociale; la visione cattolico-democratica, che coniuga lavoro e persona nella prospettiva di una società equilibrata e la riflessione liberale, attenta alle libertà individuali e alla funzione economica.

Articolo 3 – Uguaglianza formale e sostanziale

Nella bozza dei 75 era già presente il principio di uguaglianza davanti alla legge e l’indicazione che la Repubblica rimuovesse gli ostacoli economici e sociali. In Assemblea fu esplicitata la clausola “senza distinzione di sesso” (inserimento di derivazione diretta del contributo delle donne) e fu rafforzata la dimensione della partecipazione dei lavoratori alla vita economica e sociale. Il testo definitivo fu interpretato come il punto di equilibrio tra l’uguaglianza formale di matrice liberale e l’uguaglianza sostanziale richiamata dalle forze di sinistra.

Articolo 7 – Patti Lateranensi

Il riconoscimento dei Patti Lateranensi fu uno dei temi più delicati del dibattito. La Democrazia cristiana, sostenuta in modo sorprendente anche dal PCI (con la linea politica di Togliatti), ottenne l’inserimento dell’articolo che poneva i Patti nello stesso livello della Costituzione. Ciò rappresentò un compromesso istituzionale tra la centralità della Chiesa cattolica nella tradizione italiana e la definizione di uno Stato laico e pluralista. Nonostante le riserve di parte del PSIUP e dei laici, l’articolo fu approvato con un consenso politico ampio, seppur non unanime.

Articoli 29–31 – Famiglia, maternità, infanzia

L’articolo 29 affermò la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ma nello stesso tempo stabilì l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, indebolendo definitivamente il modello patriarcale del diritto di famiglia precedente. Le deputate, in particolare Nilde Iotti e Lina Merlin, esercitarono una forte influenza su questi passaggi. L’articolo 31 estese la tutela costituzionale alla maternità e all’infanzia, sottolineando lo sforzo dello Stato in campo sociale.

Articolo 37 – Parità di diritti e tutela della lavoratrice

L’articolo 37 sancì che la donna ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, gli stessi salari dell’uomo; le lavoratrici devono essere protette in casi particolari, specialmente per la maternità. L’elaborazione di questo articolo fu uno dei contributi più visibili delle donne nella Commissione dei 75 e nel dibattito plenario, mettendo al centro una componente di pari dignità nel lavoro.

Articolo 51 – Accesso alle cariche elettive e pubbliche

L’articolo 51 sancì l’uguaglianza di cittadine e cittadini nell’accesso alle cariche pubbliche e agli uffici elettivi, confermando il carattere realmente universale del suffragioeliminando i privilegi per ceto, sesso o condizione sociale.

Diritti sociali: articoli 35–38

Gli articoli 35–38 completarono l’inserimento di diritti sociali nel corpo costituzionale. Tali norme si concentrarono sulla la tutela del lavoro, sulla promozione dell’istruzione e della formazione professionale e sulla protezione previdenziale e assistenziale. La visione qui fu fortemente influenzata da socialisti e comunisti, sebbene accolte anche da cattolici sociali e laici, configurando un patto su uno Stato sociale responsabile.

Regioni, autonomie e assetto istituzionale

La Costituzione prevedeva la creazione di Regioni a statuto ordinario e speciale, pur con competenze inizialmente limitate. Questo fu un compromesso tra la spinta federalista di alcune forze autonomiste e azioniste, la preoccupazione centralista di garantire unità nazionale, la tradizione amministrativa statale.

Corte costituzionale

Il dibattito sulla Corte costituì un altro nodo fondamentale. La scelta fu quella di istituire un organo autonomo e distinto dalla magistratura ordinaria, incaricato di garantire il rispetto della Costituzione e l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Dinamiche dei gruppi parlamentari durante i lavori

La Costituente non fu caratterizzata da un confronto netto tra “maggioranza” e “opposizione” come nei Parlamenti ordinari successivi, ma da alleanze variabili su singoli temi. I principali gruppi parlamentari risultarono:

  • Gruppo Democristiano;
  • Gruppo Comunista;
  • Gruppo Socialista (in varie articolazioni);
  • Partito Repubblicano;
  • Liberali;
  • Fronte Liberale Democratico dell’Uomo Qualunque;
  • Unione Nazionale (nato da una scissione del Fronte dell’Uomo Qualunque nel 1947);
  • Gruppi autonomisti;
  • Gruppo Misto.
    Si verificarono alcune trasformazioni: ad esempio, la progressiva perdita di coesione del Fronte dell’Uomo Qualunque e la nascita di nuove formazioni come l’Unione Nazionale. Queste dinamiche riflettevano tensioni interne e ridefinizioni di identità programmatiche, ma non mutarono l’assetto di fondo, secondo cui nessuna forza politica poteva dominare da sola i lavori costituenti.

L’approvazione finale e il lascito storico

Dopo mesi di lavoro articolato tra Commissione e Assemblea plenaria, il testo costituzionale fu approvato il 22 dicembre 1947 con 453 voti favorevoli e 62 contrari. Entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Il voto finale testimoniò la capacità delle forze politiche di ricomporre sensibilità molto differenti in una sintesi istituzionale condivisa. Dal punto di vista storico, la Costituzione italiana non pretese di annullare l’esistenza di diversità politiche e culturali; al contrario, la sua forza fu quella di prescriverne la convivenza pacifica entro un quadro di regole democratiche, diritti fondamentali e soggetti politici pari tra loro.

Interpretazione storiografica

Dal punto di vista storiografico, la peculiarità fondamentale dell’Assemblea Costituente del 1946 risiede nel fatto che essa non nacque come un Parlamento ordinario, ma come una sede di rifondazione dell’intero ordine politico e giuridico dello Stato. La scelta del sistema proporzionale puro, unita alla frammentazione territoriale e politica del Paese, produsse un’assemblea nella quale nessuna forza era in grado di imporre da sola una propria visione dell’assetto istituzionale. Ne derivò un metodo di lavoro fondato sulla ricerca sistematica del compromesso, ma di un compromesso che la storiografia ha definito “alto”, perché volto non a risolvere interessi contingenti, bensì a costruire un quadro di principi condivisi entro il quale potessero convivere culture politiche profondamente diverse. La Democrazia cristiana, i socialisti e i comunisti, insieme alle tradizioni liberali, repubblicane e azioniste, accettarono di rinunciare a soluzioni ideologicamente coerenti con le proprie dottrine di partito per dar vita a una Costituzione che fosse riconoscibile come patrimonio comune. La distinzione funzionale tra la Commissione dei 75 e l’Assemblea plenaria costituisce un elemento centrale per comprendere la genesi della Carta. Nella Commissione si affermò una prima sintesi tecnico-giuridica, resa possibile dal ruolo di figure di alto profilo scientifico e politico e dal lavoro di coordinamento svolto dalla presidenza Ruini e dal Comitato di redazione. In Assemblea, invece, quella sintesi venne sottoposta a una verifica politica generale, nella quale ogni articolo divenne oggetto di un confronto aperto tra visioni diverse della società e dello Stato. L’ingresso delle donne nella vita politica nazionale, sia come elettrici sia come elette, rappresentò uno degli elementi di più profonda discontinuità rispetto al passato. La loro incidenza sulla formulazione dei principi di uguaglianza, sulla disciplina costituzionale della famiglia e sulla tutela del lavoro femminile non può essere ridotta a una semplice presenza simbolica. Al contrario, essa contribuì a introdurre nel testo costituzionale una concezione nuova dei rapporti tra i sessi e del ruolo pubblico della donna, che si poneva in evidente tensione con l’impianto del diritto di famiglia e del diritto del lavoro ancora vigenti. I principali nodi affrontati nel dibattito costituente – dall’eguaglianza sostanziale alla funzione sociale del lavoro, dal rapporto con la Chiesa cattolica alla previsione di un giudice delle leggi, fino al regionalismo – mostrano come la Costituzione italiana non sia il risultato di un progetto teorico unitario, ma di una composizione dinamica di istanze differenti. In questo quadro, l’articolo 3 rappresenta emblematicamente la sintesi tra la tradizione liberale dell’uguaglianza formale e la visione sociale dello Stato promossa dalle forze di sinistra e accolta, in parte, anche dalla cultura cattolica democratica. La durata nel tempo e la capacità di adattamento della Costituzione repubblicana trovano la loro spiegazione proprio in questo metodo di formazione. La Carta non fu concepita come lo strumento di una vittoria politica, ma come la cornice entro la quale il conflitto politico e sociale potesse essere ricondotto a regole condivise. In tal senso, l’Assemblea Costituente del 1946 rappresenta uno dei rari momenti nella storia italiana in cui la competizione tra progetti di società differenti fu consapevolmente subordinata alla costruzione preventiva di un ordine costituzionale comune.

Considerazioni interpretative finali

L’Assemblea Costituente del 1946–1948 rappresenta un unicum istituzionale: un Parlamento con pieno mandato costituente e legislativo ordinario, eletto con suffragio universale, in cui la competizione politica fu necessariamente trasformata in collaborazione istituzionale. Il proporzionale puro, le dinamiche dei gruppi, la presenza di donne elette, l’ampia partecipazione di culture politiche diverse e l’articolazione del processo (Commissione dei 75 + Assemblea plenaria) spiegarono perché la Costituzione italiana sia stata ed è ancora considerata un testo fondamentale, capace di durare nel tempo. Al di là delle contingenze storiche, la Costituzione del 1948 rappresenta la sintesi istituzionale di un incontro tra tradizioni ideologiche differenti – cattolica, socialista, comunista, repubblicana, liberale – che seppero trasformare conflitti e divergenze in regole condivise. La costruzione di questo patto costituzionale, la presenza significativa delle donne e il ruolo mediato dei gruppi parlamentari rimangono tra gli elementi chiave per comprendere il percorso democratico italiano del XX secolo.

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