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Guarentigie della Magistratura, Costituzione, Ordinamento giudiziario e Associazione nazionale magistrati con le interne correnti

sabato, 14 Febbraio 2026
2 minuti di lettura

Le guarentigie della Magistratura risalgono al Regio decreto luogotenenziale n. 511 del 31 maggio 1946 ove è contemplata l’inamovibilità dei magistrati, ribadita dall’attuale articolo 107 della Costituzione, il Consiglio superiore della magistratura, nonché la responsabilità disciplinare dei magistrati col relativo procedimento e conseguenti sanzioni.

Poteri di sorveglianza

All’articolo 13 è detto che “Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l’alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del pubblico ministero. Nel successivo articolo 17 è detto che “I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previste dal presente decreto.” Le fattispecie sanzionatorie sono: l’ammonimento, la censura, la perdita dell’anzianità, la rimozione e la destituzione. Con la riforma si avranno due CSM e l’Alta Corte disciplinare, secondo le regole che saranno stabilite, successivamente, con legge ordinaria.

L’Associazione nazionale magistrati

Nasce nel 1909 a Milano come “Associazione generale dei magistrati” e sciolta nel 1925 dal regime fascista, per essere rifondata nel 1944 a Roma con l’attuale denominazione ANM, con sede presso la Corte di Cassazione.

Come da statuto è organismo associativo senza carattere politico e non è considerato sindacato; attualmenteraggruppa quasi tutti i magistrati italiani, ( 96% al 2025,con 9.149 membri nel 2021). Nello statuto la magistratura è denominata ‘potere giudiziario’, come emerge dagli scopi dell’ANM, espressamente enunciati nell’articolo 2 del suo statuto che si riportano:

Punto 1.

dare opera affinché il carattere, le funzioni e le prerogative del potere giudiziario, rispetto agli altri poteri dello Stato, siano definiti e garantiti secondo le norme costituzionali;

Punto 2.

Propugnare l’attuazione di un ordinamento giudiziario che realizzi l’organizzazione autonoma della magistratura in conformità delle esigenze dello Stato di diritto di un regime democratico;

Punto 3.

Tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati, il prestigio e il rispetto della funzione giudiziaria;

Punto 4.

Promuovere il principio di parità di genere tra i magistrati in tutte le sedi associative […];

Punto 5.

Dare il contributo della scienza ed esperienza della magistratura nell’elaborazione delle riforme legislative, con particolare riguardo all’Ordinamento Giudiziario.

Comitato direttivo centrale e ‘correnti interne’

Il comitato direttivo centrale è composto da 36 membri eletti ogni quattro anni col metodo proporzionale alle inevitabili ‘correnti interne’. Infatti, già negli anni ’50 nascono ‘le correnti interne’ di cui la prima è ‘Terzo potere’, mentre l’Unione magistrati italiani scompare per un decennio dal 1961 per riapparire nel 1972. La corrente di maggioranza relativa è ‘Magistratura indipendente’ mentre dal 1981 predomina la corrente ‘Unità per la Costituzione’; attualmente la corrente di maggioranza è denominata ‘Magistratura Democratica’.Seguono altre correnti denominate ‘Movimento per la giustizia – Articolo 3’ e ‘Autonomia e Indipendenza’.

Immobilismo e/o corporativismo

Nel tempo, tali appellativi, non sono affatto mancati e saranno stati sicuramente i probabili fondati motivi per varare la riforma dell’Ordinamento giurisdizionale con due Consigli superiori rispettivamente per magistrati giudicanti e requirenti insieme alla istituzione dell’Alta Corte disciplinare per entrambi i Consigli, oggetto di prossimo referendum. L’ANM è anche membro fondatore dell’Unione Internazionale dei Magistrati, ma per saperne di più sulle scelte referendarie tra il SI e il NO sarebbe opportuno allargare l’orizzonte sugli eventipassati quantomeno dall’inchiesta milanese di ‘mani pulite’ ai nostri giorni, di cui vi è anche traccia tra le notein archivio della ANM.

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