La guerra preventiva è un attacco militare basato sulla percezione di una minaccia futura, non imminente. Al contrario la guerra pre-emptive consiste in una risposta a una minaccia imminente e concreta (es. truppe nemiche pronte all’attacco). Si può affermare che Il diritto internazionale consente solo la guerra pre-emptive, come autodifesa immediata. La guerra preventiva, basata su minacce ipotetiche, è generalmente considerata illegittima.
Tra i maggiori contributi dottrinali in tema segnaliamo:
Michael Walzer, Just and Unjust Wars (1977): uno dei principali filosofi politici contemporanei sul tema. Distingue tra guerre giuste e ingiuste e introduce il concetto di “guerra preventiva giusta” in casi estremi (es. minaccia esistenziale);
Jeff McMahan: contesta la separazione tradizionale tra ius ad bellum e ius in bello, sostenendo che anche i soldati che combattono in guerre ingiuste non possono essere moralmente giustificati;
John Rawls, Il diritto dei popoli (1993): si esprime contro le guerre preventive, proponendo invece una comunità internazionale retta da “popoli ragionevoli” e da regole comuni.
In questo senso gli attacchi preventivi sono vietati dal diritto internazionale
- Il criterio del controllo effettivo
Tale concetto è al centro della responsabilità giuridica per la guerra ibrida.
In assenza del livello di dipendenza richiesto affinché un attore non statale sia stato inviato a perpetrare un’aggressione, il criterio del “controllo effettivo”, stabilito per la prima volta dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza di merito nel caso Attività Paramilitari (par. 115) e ribadito due decenni dopo nella sentenza di merito nel caso Genocidio in Bosnia (par. 399-400), rimane il criterio da applicare per la responsabilità statale. Non basta che siano del paese X, ma che abbiano avuto istruzioni per quel tipo di attacco.
Il problema della guerra ibrida.
In sostanza, non esiste un quadro giuridico che regoli i casi di guerra ibrida né sanzioni codificate ad hoc. Ancora oggi,nei casi di truppe non regolari,non è stato nemmeno definito la soglia a partire dalla quale gli attacchi ibridi potrebbero legittimare l’uso della forza. La lacuna è ancora più ampia se si cercasse di includere una serie di ipotesi di guerra ibrida (attacchi informatici,disinformazione,finanziamenti opachi, ecc.) all’interno del quadro giuridico dello “Ius ad Bellum”, anche perché la guerra Ibrida Autonoma si caratterizza per mantenersi in una zona grigia che non oltrepassa mai il limes della guerra dichiarata. Attualmente la dottrina ha elaborato un limes oltre il quale un cyber attacco potrebbe legittimare una risposta armata. Tale eventualità si configurerebbe nel caso l’ attacco cyber provocasse danni a persone o infrastrutture equiparabili ad un attacco convenzionale (Tallin Manual 2.0).
Tale dottrina , pur maggioritaria, tuttavia non è pacifica, in ogni caso è l’ unica fattispecie per il diritto internazionale per la quale uno Stato potrebbe ricorrere ad una risposta armata in caso di attacco ibrido e soprattutto non riguarda ipotesi di attacco preventivo.
Anche riconoscendo le sfide poste dalla guerra ibrida, l’assenza di un quadro normativo chiaro non può giustificare l’abbandono dei principi fondamentali dello ius ad bellum, che esistono proprio per prevenire l’arbitrarietà nell’uso della forza.
Il dibattito dovrebbe forse concentrarsi su come adattare il diritto internazionale alle nuove forme di conflitto, piuttosto che aggirare i limiti esistenti.



