L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con una nota del 27 maggio 2020 ha segnalato ai Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio le problematiche dell’art. 88-bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020. Si tratta di una norma che stabilisce la possibilità per l’operatore turistico di rimborsare il consumatore – senza che questi possa opporsi – con un voucher e non con la restituzione del denaro versato.
Problema quanto mai attuale ed intervento opportuno questo dell’Antitrustees per ripristinare un diritto dei consumatori.
L’emergenza che stiamo vivendo, a seguito della pandemia da Covid-19, ha causato il cambiamento del nostro stile di vita. In particolare, fra gli effetti più rilevanti (e devastanti) vi è la limitazione al nostro diritto di circolare liberamente. Solo da pochi giorni è stata “consentita” (verbo utilizzato, e forse abusato, da chi ci governa) la circolazione fra le regioni italiane, ma vi sono ancora divieti di circolare liberamente da e per l’estero, oltre alla circostanza che il divieto di assembramento con l’obbligo di mantenere le distanze di sicurezza, di fatto, limita gli spostamenti.
Tanti di noi sono stati, quindi, costretti ad annullare viaggi già organizzati e pagati: poiché non era più “consentito” spostarsi o perché la compagnia aerea o il tour operator avevano cancellato il volo.
Per cercare di arginare il problema ed evitare comportamenti differenziati od anche vessatori nei confronti dell’utenza, il Governo ha inserito l’art. 88-bis nella Legge di conversione del Decreto Legge cd. Cura Italia. Ivi, è stabilito il principio che il vettore aereo o il tour operator possano scegliere, al posto del rimborso del prezzo pagato, l’emissione di un voucher della durata di un anno.
Subito si è levata un’alzata di scudi da parte di chi si è trovato “a terra” nonostante tanti voli e viaggi già acquistati, ed ha subito ipotizzato “l’ingiustizia” che tale norma pone: ove appare chiara la differenza fra un voucher ed un rimborso, a fronte della cancellazione di un volo per cui non si hanno oggettivamente colpe. Certo è che, bisogna pur dire, la norma ha voluto – e c’è una logica – tutelare anche chi opera nel settore e sta subendo pesantissime ripercussioni per gli effetti dell’emergenza da Covid-19.
Nondimeno, bisogna dare atto che, con tempismo non scontato, l’Antitrust italiana ha bocciato tale regola del “rimborso”: stigmatizzando con propria segnalazione formale, da un lato che il rimborso è un diritto che compete a tutti gli utenti ove l’annullamento di un volo sia dipeso da cause a lui non imputabili quale è quella della pandemia; dall’altro, proprio per tutelare le legittime aspettative delle Società del settore, ha affermato che la pratica dei voucher potrà essere legittima se accompagnata dalla possibilità per l’utente di avere comunque il rimborso, laddove alla fine del periodo di utilizzo del voucher, questo non sia stato utilizzato, dovendosi anche includere una forma di garanzia, come un’assicurazione, laddove la Società dovesse fallire (circostanza purtroppo non peregrina vista la crisi pesantissima che è tuttora in atto e non si sa come evolverà).
Di conseguenza, in attesa che il Governo faccia la sua parte e, quindi, introduca una norma – magari con la legge di conversione del Decreto Legge cd. Rilancio pubblicato a maggio scorso – che recepisca tali indicazioni dell’Antitrust, sarà utile che gli utenti non accettino immediatamente l’opzione voucher, così da non perdere la possibilità di ottenere un rimborso monetario effettivo che, a questo punto, non pare possibile che possa essere negato.