Una svolta nel mondo del lavoro, nelle relazioni e norme tra datore e dipendente. Un cambio che Confcommercio definisce positivo in quanto le regole sono definite in modo chiaro.
“L’Aula del Senato ha votato con 81 voti a favore, 47 contrari e un astenuto”, ricorda la Confcommercio, “il DDL sulle disposizioni in materia di lavoro, l’iniziativa governativa è collegata alla legge di Bilancio. Il provvedimento, in Aula nel testo già approvato dalla Camera, viene così approvato in via definitiva”. “Il nuovo disegno di legge introduce importanti novità per il mondo del lavoro e delle imprese. Una delle modifiche principali”, sottolinea la Confederazione, “riguarda le dimissioni del lavoratore: se un dipendente si assenta senza giustificazione oltre il termine stabilito dal contratto collettivo o, in assenza di un’indicazione precisa, per più di 15 giorni, il rapporto di lavoro può essere risolto automaticamente a causa dell’assenza”. “Questa misura”, spiega ancora la Confcommercio, “non si applica se il lavoratore riesce a dimostrare che l’assenza è stata causata da circostanze di forza maggiore o da problemi legati al datore di lavoro che gli hanno impedito di giustificare l’assenza”.
Debiti inps e Inail
In un altro ambito, per effetto delle nuove norme, dal 2025 ci sarà la possibilità di rateizzare i debiti verso l’Inps e l’Inail, inclusi contributi, premi e altre somme dovute. “Si potrà pagare in un massimo di 60 rate mensili, a patto che questi debiti non siano già stati affidati agli agenti della riscossione”, puntualizza la Confederazione, “Infine, un’altra novità riguarda la cessione di beni immobili. Le parti coinvolte potranno dichiarare, come alternativa all’ammontare effettivamente speso, il numero della fattura emessa dal mediatore e confermare che l’importo della fattura corrisponde alla somma realmente sostenuta”.
Le nuove norme
Contratti a Termine e Somministrazione
Le nuove disposizioni escludono dal tetto del 30% dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato (rispetto al totale dei contratti stabili) i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, quelli con determinati requisiti (ad esempio, lavoratori stagionali, over 50, start-up) o impiegati in attività particolari come la sostituzione di lavoratori assenti.
Lavoro Stagionale
È ampliata la definizione di lavoro stagionale. Oltre alle attività tradizionali stagionali, ora rientrano anche quelle organizzate per gestire periodi di intensa attività lavorativa o esigenze tecniche e produttive legate ai cicli stagionali o ai mercati specifici dell’impresa.
Assenze ingiustificate e dimissioni
Se un lavoratore è assente ingiustificato per oltre quindici giorni, il contratto viene risolto automaticamente. In questo caso, non si applica la procedura di dimissioni telematiche, salvo che il lavoratore possa giustificare l’assenza per cause di forza maggiore o imputabili al datore di lavoro. L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) può verificare la situazione.
Periodo di Prova
Vengono ridefiniti i periodi di prova per i contratti a termine. Per contratti fino a sei mesi, il periodo di prova varia tra 2 e 15 giorni. Per contratti superiori a sei mesi ma inferiori a dodici, il periodo di prova va da 2 a 30 giorni.
Comunicazione dello Smart Working
Il datore di lavoro è obbligato a comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i dettagli dei lavoratori in smart working (nomi e date di inizio e fine del periodo) entro cinque giorni dall’inizio o fine del periodo di lavoro agile.
Rateizzazione debiti contributivi
A partire dal 1° gennaio 2025, sarà possibile rateizzare i debiti contributivi verso INPS e INAIL fino a un massimo di 60 rate mensili, a condizione che non siano stati affidati agli agenti di riscossione. Modalità e requisiti specifici saranno definiti tramite un decreto ministeriale.
Visite Mediche
L’obbligo di visita medica per il rientro al lavoro dopo un’assenza per malattia superiore ai 60 giorni esiste solo se ritenuto necessario dal medico competente.
Tesserini di Riconoscimento
Viene abrogata la norma sugli obblighi di tessere di riconoscimento nei cantieri edili, poiché già disciplinata dal Testo Unico sulla Sicurezza del 2008. Ora è previsto che i datori di lavoro forniscano tessere di riconoscimento a tutti i lavoratori in appalto o subappalto, indipendentemente dalla presenza di un cantiere edile.
La soddisfazione della Fipe
Il presidente di Fipe Lino Enrico Stoppani esprime la propria soddisfazione per la conclusione dell’iter parlamentare del Ddl lavoro: “Accogliamo con favore le novità introdotte dal Ddl lavoro e in particolare apprezziamo il chiarimento in materia di lavoro stagionale che abbiamo sostenuto e condiviso. Tale interpretazione è quanto mai provvidenziale per superare ogni possibile rischio di contenzioso e di messa in discussione di un sistema di contrattazione collettiva che storicamente riconosce il lavoro stagionale come una delle fattispecie tipiche del lavoro nei pubblici esercizi”. “È necessario ribadire”, evidenzia Stoppani, “la validità di un sistema consolidato di relazioni sindacali come quello presente nei pubblici esercizi che vede la Fipe come firmataria del terzo Ccnl più applicato in Italia, tra l’altro rinnovato da poco e, quindi, risultato di un modello di relazioni sindacali che deve essere preservato e rafforzato”.
Agente immobiliare, più privacy
In una nota la Fimaa sottolinea che “con l’approvazione definitiva del Ddl lavoro, non sarà più obbligatorio indicare nell’atto di acquisto di una casa o di un altro immobile il compenso percepito dall’agente immobiliare. Le parti coinvolte nella compravendita potranno ora scegliere di riportare esclusivamente gli estremi delle fatture”. Secondo il presidente Santino Taverna, “cade una norma che non solo era fortemente anacronistica, ma che limitava anche la libertà contrattuale delle parti. Oggi esistono strumenti, come la fattura elettronica, che permettono di contrastare l’evasione fiscale in modo più efficace, senza però creare gli stessi problemi”. Taverna ha ricordato che la norma del 2006 obbligava a rivelare dati economici sensibili, penalizzando l’attività del mediatore e limitando la libertà di contrattazione tra cliente e professionista. “Non bisogna dimenticare”, conclude il presidente della Fimaa, “che a stipulare l’atto di compravendita sono l’acquirente e il venditore: il mediatore non è parte del contratto, ma era comunque obbligato a rivelare il proprio compenso. Un’anomalia finalmente corretta”.