mercoledì, 26 Giugno, 2024
Europa

I Paesi dell’Ue sono tenuti a riconoscere legalmente il cambio di sesso

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa su un caso di un cittadino rumeno registrato alla nascita in Romania come di sesso femminile e che dopo essersi trasferito nel Regno Unito, e aver cambiato sesso, ha acquisito la cittadinanza britannica pur mantenendo la sua cittadinanza rumena. Questa persona, nel 2017, ha cambiato il suo prenome e il suo titolo civile da femminile a maschile e, nel 2020, ha ottenuto il riconoscimento legale della sua identità di genere maschile.

La realtà e la burocrazia

Nel maggio 2021, sulla base di due documenti ottenuti nel Regno Unito attestanti i cambiamenti, il cittadino ha chiesto alle autorità amministrative rumene di iscrivere nel suo atto di nascita le indicazioni relative al suo cambiamento di prenome, di sesso e di codice numerico personale, in modo da farlo corrispondere al sesso
maschile. Inoltre, egli ha loro chiesto di rilasciargli un nuovo certificato di nascita contenente tali nuove indicazioni. Le autorità rumene hanno respinto le sue richieste, invitandolo a seguire una nuova procedura giudiziaria in Romania, volta a ottenere direttamente l’approvazione del cambiamento di sesso.

I cavilli

Fondandosi sul suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione, il cittadino in questione ha chiesto a un tribunale di Bucarest di ordinare l’adeguamento del suo atto di nascita al suo nuovo prenome e alla sua identità di genere riconosciuta in via definitiva nel Regno Unito. A quel punto il tribunale rumeno ha chiesto alla Corte di Giustizia se la normativa nazionale su cui si basava la decisione di diniego delle autorità rumene sia conforme al diritto dell’Unione e se la Brexit abbia avuto un impatto sul caso. L’Avvocato generale Jean Richard de la Tour osserva, innanzi tutto, che i fatti all’origine alla controversia di cui è investito il giudice rumeno si sono verificati prima della Brexit o durante il periodo di transizione ad essa successivo.

Libera circolazione

I documenti emessi nel Regno Unito devono quindi essere considerati come quelli di uno Stato membro dell’Unione ai fini della valutazione della domanda del tribunale.
Inoltre, l’Avvocato generale ritiene che “il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione e il diritto al rispetto della loro vita privata ostino a che le autorità di uno Stato membro rifiutino di riconoscere e iscrivere nei registri dello stato civile il prenome acquisito da un cittadino di uno Stato membro in un altro Stato membro di cui è allo stesso cittadino. Uguale regola vale per il rifiuto da parte dell’autorità di riconoscere l’identità di genere acquisita dal cittadino in questione in altro Stato membro dell’Unione e di iscriverla senza alcun procedimento nel suo atto di nascita.” Infine, l’Avvocato generale della Corte europea sottolinea che “gli Stati membri restano competenti a prevedere, nel loro diritto nazionale, gli effetti del riconoscimento in altri atti di stato civile nonché in materia di matrimonio e di filiazione.”

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