Circola vorticosamente nei portali specializzati di edilizia il colpo di scena che si starebbe preparando in Parlamento per sbloccare i crediti incagliati del Superbonus. Il Governo aveva bloccato la voragine nel febbraio scorso, ma le associazioni datoriali e i sindacati di categoria avevano chiesto almeno una proroga per scongiurare il crollo del settore e, soprattutto, lo stop definitivo al recupero dei crediti accumulati dalle imprese e dalle famiglie che avevano utilizzato il beneficio.
La svolta
La svolta sarebbe nell’articolo 23 della prossima legge di Bilancio 202. Esattamente il comma 10 che si occupa delle “misure per combattere l’evasione e semplificare le procedure di compensazione dei crediti”. L’articolo stabilisce che i contributi previdenziali, che le aziende versano, potranno essere compensati con i crediti fiscali accumulati. Il comma modificherebbe l’articolo 17 del dlgs 241/1997 che fa riferimento agli obblighi dei contribuenti in materia di dichiarazione dei redditi e d’imposta sul valore aggiunto, nonché la modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. La compensazione potrebbe essere chiesta sia dai datori di lavoro che dai professionisti della gestione separata.
Come funzionerebbe
Per i datori di lavoro non agricoli, la nuova norma, varrebbe a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge, o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva. Per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera. Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Crediti e debiti
Come viene riportato nel comma 2 del dlgs 241/1997, il versamento e la compensazione riguardano i crediti ed i debiti relativi a imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto; IVA; imposte sostitutive dell’importo sui redditi e dell’IVA; imposte sulle transizioni finanziarie; contributi previdenziali ed esistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazione di collaborazione coordinato e collaborativo e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
La decisione in Parlamento
Qualora questa previsione dovesse essere confermata in Parlamento, tutti crediti fiscali del contribuente, compresi quelli derivanti da lavori Superbonus, possono essere compensabili con i contributi Inps e Inail. Per altro, nel decreto Cessioni nulla osta alla compensazione tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, per cui essa si applica anche ai crediti derivanti da spese sostenute per lavori rientranti in Superbonus. L’Inps finora ha sempre ritenuto non applicabile la compensazione dei contributi previdenziali con crediti fiscali in quanto il credito può non essere “certo”, a differenza di quanto richiesto dalla norma. Ma con la nuova normativa che si sta valutando si supererebbe l’impasse con la previsione esplicita dei crediti maturati a titolo di contributi e premi.