La Corte Federale d’appello della Figc dovrà riconsiderare la posizione sul caso plusvalenze di alcuni dirigenti della Juventus e di conseguenza l’entità della sanzione da comminare al club. La società bianconera secondo i PM ha ricorso a due “stratagemmi illeciti” per far risultare a bilancio ricavi economici immediati, ovvero le plusvalenze artificiali (lo scambio di calciatori a valori gonfiati) e le manovre degli stipendi (4 mensilità non pagate durante il lockdown che la Juventus quantifica in 90 milioni di euro in risparmi sull’esercizio 2019/2020). Il tutto per i PM è avvenuto nella piena consapevolezza dei vertici del club, a partire dall’ ex presidente Andrea Agnelli. Tra le 75 pagine del Collegio di garanzia del Coni che motivano il rinvio del giudizio della società bianconera alla Corte Federale si legge che “è nelle prerogative dell’organo giudicante non solo dare l’esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma anche irrogare una sanzione adeguata, fra quelle previste, per l’illecito accertato anche perché la Juventus in quanto società risponde ai sensi dell’art. 6 del regolamento di giustizia della Figc, per le azioni commesse dai suoi rappresentanti e dirigenti dei quali era stata contestata anche la violazione dell’art.4 del CGS della Figc” Il Collegio valuta che “la misura della sanzione e della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega e il venir meno dell’accertato vizio motivazionale per questi ultimi si riflette anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus”. “Il necessario rapporto di proporzione fra lo specifico comportamento tenuto e la sanzione irrogata è ormai acquisito pacificamente nell’elaborazione della giurisprudenza anche costituzionale, costituendo logica espressione dei criteri di uguaglianza e ragionevolezza della sanzione e imponendo al giudice di procedere a una valutazione dosimetrica ispirata ai due predetti criteri”.