Già rullano i tamburi di uno scontro di cui nessuno sente il bisogno, sull’onda delle polemiche in tema di trascrizioni dei bambini nati all’estero attraverso la maternità surrogata, il cosiddetto utero in affitto. Materia delicata, complessa da trattare senza pregiudizi, vittimismi e strumentalizzazioni.
In ballo c’è il diritto di bambini di avere una famiglia, ed è questo il bene principale da tutelare, prima ancora del diritto di chi vuole avere i figli a tutti i costi e ricorre ad una pratica-la maternità surrogata- che in Italia e in gran parte dell’Europa è illegale
C’è un modo per evitare una chiassosa e devastante guerra di religione su questo tema? Si. Basta partire dai principi sanciti dalle ultime sentenze della Corte Costituzionale (n.33/2021) e della Corte di Cassazione a Sezioni riunite civili (n.38162 – 8 novembre 2022). Sono i livelli massimi della nostra giustizia e quello che affermano dovrebbe essere patrimonio condiviso da tutte le forze politiche.
Lo sintetizziamo in una serie di punti che riprendono i testi delle due sentenze:
- Alla famiglia, rispettosa dell’immagine offerta dalla Costituzione, “fondata” sul matrimonio, si sono aggiunte altre famiglie. E la filiazione è diventata il collante di diverse comunioni di affetti: lo stato di figlio è unico, mentre sono ormai numerosi i modelli normativi o sociali dei rapporti di coppia.
- La giurisprudenza ha in più occasioni chiaramente respinto la tesi che l’omosessualità sia una condizione in sé ostativa all’assunzione e allo svolgimento dei compiti genitoriali negando che l’orientamento sessuale abbia una qualche incidenza sulle decisioni in merito all’affidamento
dei figli o sulla valutazione dell’idoneità affettiva e della capacità educativa di chi abbia presentato domanda di adozione del figlio del proprio o della propria partner nonché nel confutare che contrasti con l’ordine pubblico internazionale un provvedimento giurisdizionale straniero che dichiari l’adozione piena di un minore da parte di una coppia formata da due uomini. - Il titolo che giustifica la costituzione dello stato di genitore è fondato non sull’intenzione di essere genitore, ma sulla condivisione del progetto genitoriale seguita dalla cura e dal rapporto affettivo costanti.
- Il desidero di diventare genitori attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita non legittima il presunto diritto alla genitorialità con qualunque mezzo. La pratica della maternità surrogata, la riduzione del corpo della donna a incubatrice meccanica, a contenitore di una vita destinata ad atri offende in modo intollerabile la dignità della donna sia che si sfrutti l’indigenza della donna che porta avanti la gestazione, sia che la si paghi con un regolare contratto, sia che la donna lo faccia per generosità o scelta ideologica.
- Ricorrere all’utero in affitto in Italia è sempre illegale, per coppie omosessuali e eterosessuali.
- I figli nati all’estero da questa pratica illegale non devono subire nessuna discriminazione. A loro deve comunque essere garantito il riconoscimento sociale e giuridico del legame con le persone che esercitano di fatto la responsabilità genitoriale, sia che si tratti di una coppia eterosessuale che di una omosessuale.
- Non è in discussione l’automatica trascrizione nei registri di stato civile dell’atto di nascita che riporta il nome del padre biologico, il quale ha un rapporto genetico col figlio.
- L’altra persona, – definito genitore d’intenzione – sia omosessuale che eterosessuale, che ha condiviso col padre biologico il progetto di mettere al mondo un bambino non ha diritto all’automatica trascrizione del suo nome nell’atto di nascita che lo indichi quale genitore del bambino.
- Per garantire al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini si ricorre all’adozione in casi particolari (art.44, primo comma, lettera d) legge n.184/1983).
- Questo tipo di adozione tutela gli interessi del minore in maniera significativa ma non completamente adeguata ai principi costituzionali e sovranazionali.
- Questa adozione presenta tre criticità:
- non attribuisce la genitorialità all’adottante.
- non è chiaro se essa possa consentire di stabilire vincoli di parentela tra il bambino e i suoi nonni, zii, fratelli e sorelle.
- richiede il necessario assenso del genitore biologico che potrebbe non essere concesso se la coppia è in crisi privando così il bambino del rapporto giuridico con la persona che sin dall’inizio ha condiviso il progetto genitoriale.
13. Per questo motivo pur non trovandoci di fronte ad un vuoto normativo è bene che il Parlamento intervenga per risolvere queste criticità.
Invece di litigare partiti trovino un accordo su come meglio garantire i bambini e superare le criticità segnalate dalle Corti.