domenica, 22 Dicembre, 2024
Cultura

Opere d’arte senza autentica? Rivolgersi alle fondazioni

Molte fondazioni hanno approfittato della tecnologia per semplificare il lavoro di riconoscimento ed attribuzione di un’opera d’arte per renderla più facile ed accessibile ad un pubblico sempre più ampio, rispetto agli anni precedenti, quando le fasi di autenticazione erano molto più complesse e lunghe.

L’innovazione dei metodi di attribuzione viaggia di pari passo con l’avanzamento delle tecnologie, gli strumenti continuano ad arricchirsi per poter verificare con maggiore certezza la veridicità.

Nel settore “old-master” avremo un’analisi chimica del pigmento, che ha una valenza diversa rispetto al puro esame visivo che veniva eseguito abbinando una ricerca enciclopedica per la sua attribuzione.

Nell’arte moderna contemporanea abbiamo il vantaggio che le opere essendo state create in tempi più recenti, si ha una possibilità di confronto e di gestione diversificata. Anche per l’arte moderna i vari enti legalmente riconosciuti che hanno idiritti d’autore degli artisti non più in vita, per evitare i “legal claims” preferiscono emettere pareri che alle volte possono risultare dissonanti rispetto ai parametri di mercato. Ma sappiamo che la validità di un’autentica è data sia dagli strumenti, sia dalla reputazione di ciò che utilizza a disposizione sia a livello documentale abbinato all’aspetto tecnico e fisico dell’opera.

Nell’era della globalizzazione molte fondazioni stanno digitalizzando e rendendo pubbliche le ricerche, per evitare il sorgere di situazioni che potrebbero risultare fastidiose sia sotto l’aspetto giuridico, che commerciale: la reputazione della fondazione è uno dei principali strumenti di valenza sul mercato.

Entrando nel caso specifico, nel mercato dell’arte ci sono numerose opere di artisti contemporanei che sono sprovviste di autentica o che devono essere riattribuite perché detengono un’autentica non più valida di una fondazione precedente.

Ma cosa succede nel caso in cui il collezionista scopre di aver acquistato un falso? L ’ordinamento offre molteplici rimedi:

  • Da un punto di vista penalistico può sporgere denuncia per contraffazione di opere d’arte come citato nell’art.178 del codice dei beni culturali;
  • Da un punto di vista civilistico, nel momento in cui si accerti la non veridicità dell’opera, l’acquirente potrà agire entro un anno dalla consegna del bene chiedendo la risoluzione del contratto di vendita per mancanza delle qualità promesse. In entrambi i casi l’acquirente potrà sempre richiedere il risarcimento dei danni subiti.

La vera domande alla quale sembra facile rispondere è: “come può un collezionista tutelarsi e proteggere le sue opere?”

Uno dei documenti che dovrebbe accompagnare l’opera è la sua -autentica- ma in alcuni casi potrebbe essere disconosciuta da chi cura l’opera di artisti non più viventi. Nel nostro ordinamento l’art.23 del diritto d’autore indica che: la paternità dell’opera può essere disconosciuta dall’autore o, alla morte dell’artista, dai propri congiunti. Tale diritto è imprescrittibile, pertanto, è ben possibile che l’opera sia disconosciuta anche successivamente alla morte dell’artista.

Molteplici opere nel corso degli anni sono risultate dei falsi: o erano sprovviste di autentiche o erano dei falsi d’autori.

In questi casi il collezionista, che acquistò un’opera negli anni 80 non può fare molto, al giorno d’oggi, ma soltanto prestare attenzione per gli acquisti futuri. A differenza di colui che recentemente ed incautamente acquista un’opera risultata falsa, potrà avvalersi di molteplici soluzioni, sia sotto l’aspetto penalistico, che quello civilistico.

In conclusione un consiglio: il collezionista o colui che si ritrova in casa un’opera di un artista non più in vita (Schifano, Picasso, Fontana etc..) e che sia sprovvista di autentica, si rivolga sempre e solo alla fondazione, che è l’unica autorizzata a rilasciare il giusto certificato di attribuzione.

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