lunedì, 16 Dicembre, 2024
Salute e Lavoro

Infortuni, la vigilanza che ritarda

Nel documento redatto dalla Conferenza Stato Regioni e Ispettorato Nazionale del Lavoro a luglio dello scorso anno, tra l’altro viene sottolineato: “alla luce di un approccio onnicomprensivo della tematica, (salute e sicurezza sul lavoro) al fine di armonizzare le procedure e l’operatività delle due principali istituzioni chiamate a svolgere attività di vigilanza (ASL e INL) il Ministero della salute intende promuovere e strutturare un percorsi formativi idonei e appropriati che tenga conto di modifiche normative; procedure operative; protocolli e linee guida nazionali e regionali; circolari INL, etc”. E il percorso formativo “potrebbe essere diversificato rispetto ai differenti target: ruoli apicali delle strutture, ispettori, professionalità tecniche e amministrative di supporto. L’obiettivo del percorso formativo è fornire a tutti gli attori coinvolti un minimo bagaglio comune di conoscenze con eventuale approfondimento tematico a seconda della specifica professionalità”. Infine accanto al percorso formativo “deve strutturarsi un percorso di monitoraggio sia delle attività di formazione per valutarne l’efficacia sia delle attività di vigilanza”.

A distanza di sette mesi occorre accelerare le procedure per avviare concrete e obbligatorie iniziative formative per concorrere a limitare gli infortuni sul lavoro.

Nel medesimo documento in cui si evidenzia il rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (legato alla legge 215/2021) si stabilisce che a livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi. Accanto all’attività di vigilanza, si badi bene, sempre il predetto accordo indica anche, oltre al rafforzamento dell’attività di vigilanza, l’incremento delle “misure di prevenzione e formazione”.

Ancora. Sempre nell’ accordo Stato-Regioni, si ricorda che è il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, operante nell’ambito del Ministero della Salute, è tenuto a stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza. Il tutto anche con il proficuo coinvolgimento di Regioni, Ispettorato e Gruppo Tecnico Interregionale per la tutela della Sicurezza e salute sul lavoro chiamate a declinare su base locale le indicazioni operative.

In particolare si indica che in ragione della necessaria visione unitaria degli accertamenti di vigilanza sulla salute e sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, le circolari, contenenti indirizzi operativi e procedurali, siano emanate congiuntamente dall’Ispettorato e dalle Regioni.

L’accordo individua e definisce  tre tipologie di intervento che fino ad oggi stentano a decollare:

  • vigilanza integrata: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall’ASL per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell’INL per gli aspetti giuslavoristici;
  • vigilanza coordinata: la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti. La registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologiche rappresenta strumento privilegiato della vigilanza coordinata;
  • vigilanza congiunta: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell’ASL e dell’INL. Il ricorso a questa modalità è da intendersi residuale giacché in contrasto con la logica della legge n. 215/2021 di potenziamento della vigilanza mediante l’incremento dei numeri dei controlli ad opera di un secondo Ente. Pertanto, potrà essere effettuata in condizioni straordinarie, individuate nell’ambito dell’organismo di coordinamento territoriale. Peraltro, la vigilanza congiunta implica in sé criticità nell’occasione in cui siano accertate non conformità che determinerebbero l’emanazione di provvedimenti/notizie di reato congiunti, con aggravio amministrativo per entrambi gli Organi.

La cultura della sicurezza sul lavoro e gli interventi di prevenzione per tutelare la salute dei lavoratori, si fondano solo e soltanto sulla formazione.

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