Con una sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il soccorso in mare di persone in pericolo o in difficoltà, come spesso sono i migranti che vogliono raggiungere l’Europa, è un dovere e che lo Stato di approdo non può sottoporre a controlli arbitrari le organizzazioni che salvano persone in mare, trattenendo le navi di soccorso e impendendo lo svolgimento del loro lavoro.
In una nota la Corte afferma che “le navi di organizzazioni umanitarie che conducono un’attività sistematica di ricerca e soccorso di persone in mare possono essere sottoposte a controlli da parte dello Stato di approdo”. Tuttavia, “lo Stato di approdo può adottare provvedimenti di fermo soltanto in caso di evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente, il che spetta allo Stato di approdo dimostrare”.
Nella sua sentenza la Corte sancisce l’obbligo fondamentale di prestare soccorso alle persone in pericolo o in difficoltà in mare e che il numero di persone a bordo, anche ampiamente superiore a quello autorizzato, non può dunque costituire, di per sé solo, una ragione che giustifichi un controllo. Per sottoporre una nave a un’ispezione diretta a controllare il rispetto delle norme di sicurezza in mare occorre che tale Stato dimostri, in maniera concreta e circostanziata, l’esistenza di indizi seri di un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l’ambiente. Nel caso in cui l’ispezione riveli l’esistenza di carenze, lo Stato di approdo può adottare le azioni correttive che ritenga necessarie.
Tuttavia, queste ultime devono, in ogni caso, essere adeguate, necessarie e proporzionate. Infine, “nel caso in cui sia accertato, a seguito di un’ispezione effettuata dalle autorità dello Stato di approdo, che una nave battente bandiera di un altro Stato membro presenta carenze comportanti un pericolo per la sicurezza in mare, o addirittura un evidente pericolo che ne giustifichi il fermo, la Corte sottolinea l’importanza del principio di leale cooperazione, secondo il quale gli Stati membri, tra cui quello che riveste la qualità di Stato di approdo e quello che riveste la qualità di Stato di bandiera, son o tenuti a cooperare e a concertarsi nell’esercizio dei loro rispettivi poteri”.