lunedì, 18 Novembre, 2024
Lavoro

Attesi dal 2018, arrivano gli sgravi per l’assunzione di rifugiati

Per chi in anni difficili, tra il primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, ha voluto tendere comunque una mano sul piano lavorativo a persone costrette a fuggire dal proprio Paese, abbandonando casa, amici e parenti, finalmente ora avrà un riconoscimento da parte dello Stato, per quanto estremamente tardivo. Assumere persone immigrate alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale fa, dunque, bene al prossimo ma anche a sé stessi. Pochi giorni fa è stato, infatti, firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il decreto attuativo della legge 205 del 27 dicembre 2017, che all’art. 1, comma 109, prevede fino a un massimo di 350 euro mensili di sgravi fiscali per le cooperative sociali che li abbiano assunti a tempo indeterminato nel periodo indicato.

Esenzione totale dai contributi previdenziali

L’agevolazione permette l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni, per le quali lo Stato ha messo a disposizione risorse pari 500 mila euro. Un budget che potrà essere successivamente integrato da parte del Ministero, purché entro il limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro previsto per il triennio 2018-2020. Il beneficio sarà riconosciuto in base all’ordine cronologico di invio della domanda all’INPS fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il Decreto interministeriale è stato trasmesso al ministero dell’Interno per la firma e bisognerà, quindi, ancora aspettare fino all’entrata in vigore in concomitanza della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e le istruzioni operative dell’INPS sulle modalità per fare domanda.

Chi ha diritto alla protezione internazionale

Gode di protezione internazionale il cittadino straniero che abbia fatto richiesta per lo status di rifugiato o per quello di protezione sussidiaria. La differente tutela attiene ad una serie di parametri oggettivi e soggettivi che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e ai Paesi di provenienza. Il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni, non può o non vuole farvi ritorno.

È invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. Sono le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale deputate al riconoscimento di uno dei due status all’esito di una istruttoria.

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