L’inquilino può beneficiare del Superbonus per interventi effettuati su un’unità abitativa “funzionalmente indipendente” e con “uno o più accessi autonomi dall’esterno”, a condizione che:
- il contratto di locazione sia regolarmente registrato alla data di inizio lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese;
- il proprietario – che può anche essere un soggetto escluso dall’agevolazione, come ad esempio una società di capitali – presti il proprio consenso alla realizzazione dei lavori.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 307 del 26 maggio 2022.
Nel caso posto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, l’istante è un inquilino che detiene in locazione, in forza di un contratto regolarmente registrato, un immobile situato all’interno di un edificio plurifamiliare e di proprietà di una società per azioni.
Nel fornire il proprio parere favorevole, l’Agenzia delle entrate rimanda alla disciplina normativa in tema di Superbonus (art. 119, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – c.d. “Decreto Rilancio”) ed ai precedenti documenti di prassi.
Requisiti del locatario
In merito all’ambito soggettivo di applicazione, il richiamo è alla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, a mente della quale l’agevolazione spetta anche alle persone fisiche, non esercenti attività d’impresa, che sostengono le spese per interventi effettuati in relazione ad unità immobiliari detenute in base ad un titolo idoneo (un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato).
Tale contratto, in ogni caso, deve essere regolarmente registrato alla data di avvio dei lavori ovvero, se precedente, al momento di sostenimento delle spese. Affinché il locatario possa beneficiare dell’agevolazione in esame, è inoltre necessario il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile.
Immobili interessati
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, invece, nel caso di unità abitativa all’interno di edifici plurifamiliari, l’agevolazione spetta per gli interventi “trainanti” e per gli interventi “trainati” realizzati su immobili:
- funzionalmente indipendenti; e
- con uno o più accessi autonomi dall’esterno.
In tali casi, chiarisce l’Agenzia delle entrate, l’unità abitativa “fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio oppure di un edificio composto da più unità immobiliari (fino a quattro) di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e disponga di parti comuni con altre unità abitative (come, ad esempio, il tetto)”.