“L’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili lancia un appello sulle controversie tributarie al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, affinché contribuisca a porre rimedio alla disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno un debito nei confronti dell’ente di riscossione”. Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell’Ungdcec.
“Nel 2018, la legge 136 disciplinò le definizioni agevolate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’articolo 6 parlava di controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio, prevedendo la corresponsione di un quantum che poteva essere pagato in unica soluzione entro il 31 maggio 2019 o in venti rate trimestrali, maggiorate degli interessi legali”, spiega De Lise.
“Ebbene, le leggi successive hanno mostrato alcune incongruenze. La legge n. 77/2020 ha infatti disposto la sospensione dei pagamenti derivanti dall’applicazione degli art. 1, 2, 6 e 7 della legge 136/2018, scadenti nel periodo compreso tra il marzo e maggio 2020; e ha disposto che gli stessi pagamenti sospesi andavano effettuati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o rateizzati. A questo provvedimento di sospensione ne sono seguiti numerosi altri che, sebbene annunciati come decreti che sospendevano ogni tipo di pagamento, di fatto non sospendevano quelli dovuti in base all’art. 6 e 7 della legge 136/2018”.
Questa errata comunicazione, evidenzia il presidente dell’Ungdcec, “ha comportato che i contribuenti sono stati indotti in errore e destinatari, oltre che della decadenza dal pagamento rateale, di sanzioni pari al 45% dell’importo residuo dovuto”.
Il mancato inserimento anche degli articoli 6 e 7 nei numerosi provvedimenti di sospensione “ha comportato una indubbia disparità di trattamento tra i contribuenti che avevano un debito nei confronti dell’Agenzia della Riscossione per carichi il più delle volte divenuti definitivi, e quelli che avevano un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
Infatti, chi aveva un debito erariale ha usufruito di tutte le proroghe e remissione nei termini che ancora oggi sono in vigore, mentre chi doveva le imposte derivanti dalla definizione agevolata non ha potuto usufruire di alcuna sospensione se non quella limitata prevista dal comma 4 dell’art. 149 del D.L. 34/2020 e per un periodo limitatissimo (dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020). Tale disparità appare ancor più palese allorquando si constata che la definizione agevolata dei processi verbali (art. 1), degli accertamenti (art. 2),dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 3),dello stralcio dei debiti fino a mille euro (art. 4), dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea (Art.5),delle controversie tributarie (art. 6) e altre sanatorie e/o rottamazioni sono state disciplinate da un unico Decreto Legge (D.L. 23/10/2018 n. 119)”.