venerdì, 22 Novembre, 2024
Società

La Commissione approva riforma ordinamento e Csm

Alcune delle norme principali contenute nel testo appena licenziato sono il sistema elettorale misto e lo stop delle nomine a pacchetto e alle porte girevoli.

La Commissione, nel corso della nottata, ha concluso l’esame di tutti gli emendamenti alla riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, il Csm. Una seduta fiume iniziata ieri pomeriggio, 13 aprile, intorno alle 16.30. Con la conclusione delle votazioni sui 19 emendamenti presentati dai relatori della seconda commissione di Montecitorio, il testo deve ricevere il parere delle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali.

Rispettate dunque le tempistiche per permettere alla riforma di approdare in Aula, alla Camera, il prossimo martedì 19 aprile. Con i voti della commissione Giustizia viene sugellata l’intesa che le forze di maggioranza avevano raggiunto con il governo e la ministra della Giustizia Marta Cartabia lo scorso 9 aprile.

Il sistema elettorale proposto per il Csm è misto: binominale con quota proporzionale. E il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per formare i collegi. I Collegi binominali eleggono due componenti del CSM l’uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo. 30 i membri, 3 di diritto ovvero il Presidente della Repubblica, Primo Presidente di Cassazione, procuratore generale Cassazione, 20 togati e 10 laici.

Per quanto riguarda le candidature non sono previste le liste, il sistema di basa su candidature individuali. Ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura individuale, anche nel suo distretto, a livello di collegio binominale. Devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno la metà del genere meno rappresentato. Se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato. 

Stop delle nomine a pacchetto. Per gli incarichi direttivi/semidirettivi l’assegnazione si decide in base all’ordine cronologico delle scoperture, per evitare le cd nomine a pacchetto. Si valorizza molto la formazione, si prevedono corsi di formazione per tutti sia prima di aver accesso alla funzione che dopo. Si valorizza nella scelta del candidato il possesso di caratteristiche rilevanti rispetto allo specifico posto messo a concorso; si rendono trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito del Csm di tutti i dati del procedimento e i vari curricula; si dà modo di partecipare alle scelte su direttivi e semidirettivi anche ai magistrati dell’ufficio del candidato.

Si prevede l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto. Per quanto riguarda le porte girevoli c’è il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece possibile oggi. Questo divieto vale sia per cariche elettive nazionali e locali; sia per gli incarichi di governo nazionali/regionali e locali. Previsto l’obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l’assunzione dell’incarico (oggi – almeno in alcuni casi – c’è cumulo di indennità con stipendio del magistrato). Si introducono divieti che impediscano il ripetersi di casi di magistrati che svolgano in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se in altro territorio. 

Per cariche elettive nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento Europeo, e per gli incarichi di assessore e sottosegretario regionale, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella regione, in cui è compreso in tutto o in parte l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. Per le cariche di sindaco/consigliere/assessore comunale, non puoi candidarti se presti servizio o hai prestato servizio nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe.

I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza e altre amministrazioni ministeriali, oltre che presso l’Avvocatura dello Stato (ma questo ad ora è un subemendamento non ancora votato).

Resta la possibilità di assumere funzioni non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione. Per i magistrati amministrativi e contabili è prevista la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprendere la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in più non posso assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate (pm e gip/gup). Se provenivano da uffici con competenza nazionale (ad esempio la cassazione), non possono svolgere funzioni direttamente giurisdizionali per tre anni. Dopo un mandato di almeno un anno di incarichi apicali, i magistrati restano per ancora un anno fuori ruolo – ma non in posizioni apicali – e poi rientrano, ma per tre anni non possono ricoprire incarichi direttivi.

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