Scatta la riduzione del limite per la circolazione del contante effettuata a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. Per effetto di tale modifica, prevista dal comma 3-bis dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007, l’illecito amministrativo si verificherà già per importi complessivamente pari o superiori a mille euro. Resta fissa, invece, la soglia massima a 1.000 euro per i servizi di rimessa di denaro o money transfer, come pure resta larestrizione già prevista per le attività di compro-oro che per operazioni di importo pari o superiore a 500,00 euro devono continuare a ricorrere all’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, proprio per garantire la tracciabilità dell’operazione e la sua riconducibilità all’effettivo disponente.
Le conseguenze, in termini di Antiriciclaggio, che scaturiscono dall’applicazione della nuova e minore soglia di spendibilità del contante riguardano anche le operazioni di frazionamento artificioso che espongono al rischio di contestazione per “operazione frazionata”.
Attenzione alle operazioni frazionate
Giova ricordare, infatti, che il divieto di trasferimento di contante ultrasoglia trova configurazione anche nei casi in cui il pagamento venga realizzato “attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Dalla lettura della definizione normativa di “operazione frazionata” emergono due circostanze: la prima, che in presenza di un intervallo fino a 7 giorni tra più pagamenti, l’Autorità amministrativa dovrà considerare automaticamente artificioso quel frazionamento, contestando l’operazione frazionata; la seconda, che quand’anche l’intervallo tra un trasferimento di denaro e l’altro dovesse superare il limite dei 7 giorni, l’attività investigativa Antiriciclaggio potrà verificare “la sussistenza dell’operazione frazionata” sulla base del criterio “teleologico” ovvero, “quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Il criterio temporale dei sette giorni trova applicazione soprattutto rispetto alle operazioni effettuate dal medesimo cliente, attraverso l’intervento di banche, uffici postali e altri istituti o intermediari finanziari, in considerazione della mancanza di elementi da cui possa individuarsi la causale di quei trasferimenti di denaro. Il criterio teleologico, invece, guiderà il professionista “soggetto obbligato” verso la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex art. 51 del decreto antiriciclaggio, dell’operazione effettuata dal cliente che abbia fatto ricorso al pagamento frazionato in ragione di un’unica prestazione contrattuale, quindi di un’unica causale. Il mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione espone i “Soggetti obbligati” di cui all’art. 3 alla sanzione da 3.000 a 15.000 euro, prevista dal comma 5 dell’art. 63.
Attenzione alle operazioni frazionate
I “soggetti obbligati” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 231/2007 che nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività abbiano notizia di infrazioni relative alla limitazione all’uso del contante, sono tenuti a effettuare la comunicazione al MEF, entro trenta giorni. Ricevuta tale comunicazione, il MEF procede alla contestazione, a carico sia del debitore che del creditore, per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 49 dello stesso decreto Antiriciclaggio e applicando la sanzione amministrativa pecuniaria nella nuova misura stabilita dal comma 1-bis dell’art. 63. L’ultimo comma dell’art. 51, esenta i soggetti obbligati dall’obbligo della comunicazione al MEF, solo nel caso in cui la stessa infrazione sia oggetto di Segnalazione per Operazione Sospetta (SOS). In tutti gli altri casi, la violazione dell’obbligo di comunicazione al MEF espone il soggetto obbligato – professionista e intermediari finanziari – alla sanzione stabilita dal comma 5 dell’art. 63, da un minimo di 3 mila fino al massimo di 15 mila euro.
Sanzioni da mille a 50 mila euro
Al configurarsi dell’automatismo temporale oppure in presenza di elementi da cui emerga l’artificioso frazionamento, l’Autorità amministrativa, dopo aver effettuato una valutazione caso per caso, sarà in grado di individuare e contestare le operazioni frazionate sottese a eludere il divieto normativo, per applicare – a quel “rilievo unico” – la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal nuovo comma 1-ter nell’art. 63, del decreto Antiriciclaggio, pertanto: “[…] Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 [dell’art. 49] è fissato a 1.000 euro” restando fermo a 50 mila euro il massimo della sanzione applicabile.
Continuano a ritenersi ammessi i frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti, purché se ne possa dare prova documentale. Per evitare di incorrere nella contestazione della violazione, è necessario che le parti sottoscrivano un accordo contrattuale che preveda il pagamento rateale e la modalità di pagamento, stando attenti ad annotare in fattura il pagamento avvenuto, di volta in volta, oltre al rilascio della quietanza, firmata e datata dal soggetto creditore.
Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero personale dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per IL MEF, Amministrazione di appartenenza.
Cronologia del limite alla spendibilità del contante | Operazione frazionata vietata dall’art. 49, comma primo, D.Lgs.231/2007 | Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 63, D.Lgs. 231/2007 Rileva l’intervallo inferiore a 7 giorni, oppure, se superiore, la sussistenza di ulteriori elementi investigativi che dimostrino il frazionamento artificioso (criterio teleologico). | Operazione corretta e non passibile di sanzione amministrativa pecuniaria con almeno un trasferimento effettuato tramite strumenti di pagamento tracciati (assegno, bonifico, carta di credito) |
Fino al 30/06/2020 soglia € 2.999,99 | Quattro trasferimenti in contanti da € 750,00 ciascuno. | Rilievo unico. Min. 3.000,00 max 50.000,00 euro. Con oblazione al doppio del minimo (€ 6.000,00)
| Per esempio: un assegno da € 750,00 + 3 trasferimenti in contanti da € 750,00 ciascuno, con intervallo superiore ai 7 giorni. |
Dal 01/07/2020 al 31/12/2021 soglia € 1.999,99 | 4 trasferimenti da € 500,00 Ciascuno | Rilievo unico. Min. 2.000,00 max 50.000,00 euro. Con oblazione al doppio del minimo (€ 4.000,00) | Per esempio: un bonifico da € 500,00 + 3 trasferimenti in contanti da € 500,00 ciascuno, con intervallo superiore ai 7 giorni. |
Dal 01/01/2022 soglia € 999,99 | 4 trasferimenti da €250,00 ciascuno. | Rilievo unico. Min. 1.000,00 max 50.000,00 euro. Con oblazione al doppio del minimo (€ 2.000,00) | Per esempio: bonifico da € 250,00 + 3 trasferimenti in contanti da € 250,00 ciascuno, con intervallo superiore ai 7 giorni. |
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA VARIAZIONE DEI LIMITI ALL’USO DEI CONTANTI | |
dal 1° gennaio 2022 | |
dal 1° luglio 2020 al 31/12/2021 | |
dal 1° gennaio 2016 al 30/06/2020 | |
dal 06/12/2011 al 31/12/2015 | |
dal 13 agosto 2011 al 5/12/2011 | |
dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 | |
dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 | |
dal 29 aprile 2008 al 24 giugno 2008 | |
sino al 28 aprile 2008 |
*Giuseppe Miceli, Esperto AML e Presidente Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte