Il Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021 ha approvato in via definitiva due importanti decreti legislativi i cui effetti si collocano nell’ambito della Compliance Antiriciclaggio. Si tratta del decreto di attuazione della direttiva UE n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e del decreto attuativo della direttiva UE n. 2019/713 sulla lotta contro frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
Si estende il perimetro dei reati presupposto di riciclaggio e di autoriciclaggio
Per effetto dell’approvazione del primo si registra l’estensione delle fattispecie di reato di riciclaggio e autoriciclaggio fino a ricomprendere anche le condotte “colpose” e le contravvenzioni. Più precisamente, il decreto ha stabilito che anche le condotte colpose rientrino, a tutti gli effetti, nel perimetro dei reati presupposto, ovvero, quelli idonei a far scattare la successiva configurazione della fattispecie di reato di riciclaggio o di autoriciclaggio.
Si tratta di un intervento normativo che consente di adeguare l’impianto normativo di Antiriciclaggio nazionale a quanto statuito dalla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Un intervento normativo che giunge in maniera tardiva, visto che contro l’Italia, proprio per il mancato recepimento della stessa direttiva, era già stata avviata una procedura di infrazione ex articolo 258 T.F.U.E.
Cosa stabilisce la direttiva n. 1673/2018
La direttiva n. 1673/2018 punta ad avviare quel processo di armonizzazione delle norme penali previste dai singoli ordinamenti degli Stati membri UE in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio. Con l’approvazione del decreto dunque, è stata segnata la prima tappa di un lungo percorso di armonizzazione che ha fissato la tipizzazione delle condotte e il connesso trattamento sanzionatorio.
Il processo di armonizzazione potrà definirsi completato quando si riuscirà – finalmente – ad adeguare la disciplina europea a quegli standard indicati dalle organizzazioni internazionali per l’azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In particolare, il riferimento è alle raccomandazioni emanate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e a quanto statuito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.
Lotta contro frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
Con l’approvazione del secondo decreto, il Consiglio dei Ministri ha dato attuazione alla direttiva UE n. 2019/713 sulla lotta contro frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Ne scaturisce la modifica del Codice penale, segnatamente, l’art. 493 ter che prevede e punisce l’indebito utilizzo e la falsificazione di carte di credito e di pagamento. Nello specifico, sono tre le principali novità. In primis, si estende il campo di applicazione della fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento rispetto a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. La seconda novità comporta l’inserimento di un’aggravante che prevede la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 309 a 1549 euro per il reato di frode informatica già contemplato alla 640 ter c.p. La circostanza aggravante riguarda l’alterazione del sistema informatico capace di determinare un trasferimento di denaro, di valore monetario o valuta virtuale. La terza novità è l’introduzione dell’art. 493 quater, ovvero, il nuovo delitto di “detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
Le ricadute in termini di responsabilità 231/2001
La nuova fattispecie di reato di cui all’art. 493 quater che si configura a carico di chiunque “produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo” si aggiunge all’elenco dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Per effetto di quanto approvato nel corso del Consiglio dei ministri, dunque, si realizzano alcune evidenti ricadute rispetto al campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001. Per la commissione del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi ai contanti, la sanzione pecuniaria applicabile va da 300 a 800 quote; invece, per la commissione dei delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per commettere reati relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti e di frode informatica aggravata, la sanzione pecuniaria arriva fino a 500 quote.
* Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio, edizione Gruppo Maggioli, 2019 – 2020