giovedì, 14 Novembre, 2024
Attualità

Sbagliato allentare i controlli preventivi. Start-up senza notaio un rischio da non correre

Un emendamento killer della legalità? Non con queste parole, ma il Procuratore Nazionale Antimafia è stato chiaro. La semplificazione degli adempimenti per le  cosiddette “start up” non può passare per un allentamento dei controlli preventivi.

Mi unisco: eventuali correttivi in tal senso, proposti in Commissione bilancio da una forza politica che peraltro ha fatto della legalità un baluardo elettorale, non si può nemmeno pensare.

Il decreto 73 del 2021, infatti, aveva già sbagliato nel prevedere il rinnovo delle modalità telematiche di costituzione delle imprese della specie. L’invenzione originaria, di cui al Decreto Mise del 17 febbraio 2016, fu, a mio parere, già infelice.

Perché anche le start up vanno costituite per atto pubblico? Mi permetto di aggiungere a quanto detto da Federico Cafiero de Raho qualche ulteriore considerazione.

Innanzitutto, la legislazione antimafia e contro il riciclaggio (come ribadivo nel mio Codice Antimafia Commentato, con prefazione di Pietro Grasso, pubblicato nel 2019 da Pacini editore).

Il controllo di legalità sugli atti è, per definizione, appannaggio dello Stato, che lo esercita per il tramite dei notai. Essi, oltre che alle verifiche di rito, dal 2007 debbono ottemperare anche alla (più volte ricordata, anche l’altro ieri su questo Giornale) “adeguata verifica” di cui al d.lgs. 231/2007. La legge antiriciclaggio disciplina infatti un percorso di ricerca e archiviazione di dati sulla titolarità effettiva delle società costituende, informazione ormai imprescindibile che deve rimanere a disposizione delle Autorità fiscali, antiriciclaggio e antimafia.  Il tutto, come ha giustamente detto De Raho, in ottica di “prevenzione”, che non è quella che può realizzare una piattaforma informatica, ove peraltro si registrano atti standardizzati che non possono essere integrati e corretti.

In secondo luogo, la risibilità del capitale sociale e degli adempimenti richiesti per le società  della specie, in forma di srl peraltro, si prestano alla creazione di veicoli che la criminalità ha dimostrato di conoscere bene, così come molti soggetti che hanno creato scatole vuote a fini di elusione fiscale.

Come farebbe poi ad essere finanziata dal sistema bancario una start up che non possa offrire nemmeno quella garanzia patrimoniale che le nostre leggi civilistiche storicamente pongono a presidio della responsabilità per le obbligazioni sociali?

Personalmente, mi sono già espresso a favore di una semplificazione del codice degli appalti, che ovviamente riguardi taluni lacci e lacciuoli che si possono tagliare, ad esempio proprio rendendo più difficili i ricorsi avverso le interdittive antimafia dei Prefetti e più facili i commissariamenti delle imprese coinvolte. Ma anche una riduzione degli adempimenti preliminari alla partecipazione alle gare, favorendo le autocertificazioni.

Da qui ad arrivare, però, alla esclusione in radice del controllo preventivo della Pubblica Amministrazione ce ne vuole. Il Consiglio di Stato, anche per questo, ha annullato, con sentenza dello scorso 29 marzo, la parte del decreto sostegni-bis che proponeva la suddetta possibilità telematica.

Si apprende che si vorrebbe innanzitutto sanare le costituzioni già avvenute nelle more della conversione del decreto stesso.

Eviterei di farlo, ovvero, almeno questo, e procederei a controlli serrati sull’attività delle imprese già costituite, soprattutto se hanno acquisito fondi, pubblici o privati, per l’esercizio dell’attività durante la pandemia.

E non vale, a quanto ho letto, obiettare che la direttiva Ue 2019/1151 avrebbe previsto la modalità telematica come “esclusiva” per le start up citate. Deroghe in peius sono consentite, come noto, dagli ordinamenti nazionali; e noi non possiamo, soprattutto in questo momento storico, concederci un allentamento dei controlli. Né basterebbe solo la sterile argomentazione dei costi fiscali e notarili previsti in Italia, poiché, al di là, se proprio si vuole, di proporre accordi con il Notariato (già sensibile al tema) per una tariffazione agevolata, i costi del controllo e della prevenzione generano ricavi almeno pari agli stessi.

Come giorni fa ha ricordato il Direttore della Uif, il notariato si conferma, tra gli ordini professionali, il maggiore “contribuente” in tema di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio. Questo dato, da solo, varrebbe un ripensamento del legislatore.

Ranieri Razzante

Professore di Legislazione antiriciclaggio nell’Università di Bologna

Già Consulente della Commissione parlamentare antimafia

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