Grandi quantità di leggi che disciplinano le più peculiari ed infinitesime attività dei cittadini, la loro complessità e la mancanza di coerenza, chiarezza, semplicità e fruibilità, genera insicurezza e timore. Chi non comprende la norma diventa dipendente di chi la interpreta, e la sua libertà viene compromessa. La chiarezza delle leggi non è una questione di stile o di tecnica giuridica ma è una scelta morale, un atto di rispetto verso ogni cittadino. Quando una legge è comprensibile, chi la segue è sicuro del suo comportamento, non vive nella confusione, non deve indovinare ciò che è giusto o sbagliato. La legge diventa allora una guida sicura e la libertà si concretizza nel poter agire, scegliere, muoversi senza paura, perché si conoscono i limiti dei propri diritti e doveri.
Lo stesso vale per la Pubblica Amministrazione operante attraverso la cosiddetta “burocrazia”. Essa opera attraverso “regolamenti” e circolari che, rispettando la gerarchia delle fonti del diritto, deve “eseguire” e rendere operative le leggi applicandole ai casi concreti, contemperando gli interessi collettivi a quelli dei singoli cittadini.
Cittadino utente non suddito
Un valore importante da curare nel rapporto tra la norma e la sua applicazione amministrativa è la coerenza delle varie disposizioni discendenti nei riguardi delle finalità che la legge si prefigge, operando in tempi, modi (procedure), e motivazioni certe. Con la legge 241/90, si volle realizzare una inversione “copernicana” del rapporto di potere tra cittadino e Stato: il cittadino va a divenire utente e non suddito, con diritti concreti per esigere la sua partecipazione e la trasparenza dell’Amministrazione nei procedimenti amministrativi che lo riguardano. L’intento del legislatore era quello di semplificare l’erogazione dei servizi e l’esercizio dei diritti e dei doveri del cittadino, ciò anche attraverso provvedimenti assunti in autotutela e deflattivi del contenzioso, rendendo la Pubblica Amministrazione “economica, efficace ed efficiente”. Certamente una norma “programmatica” che ha richiesto e richiede tuttora tempo per l’adattamento di tutto l’apparato burocratico.
Nel rapporto osmotico tra legge e regolamento andrebbe altresì stabilito cosa sia necessario disciplinare per legge – valutando se sottoporre i beni giuridici da tutelare alla salvaguardia penale – e quanto delegare alla Pubblica Amministrazione per disciplinare aspetti di dettaglio.
Snellire la complessità dei testi
La Pubblica Amministrazione infatti può intervenire più speditamente attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie, anziché utilizzare la dispendiosa procedura giustiziale, più complessa enecessariamente più onerosa in termini di tempi di trattazione e di carichi di lavoro per i Tribunali.
Lo snellimento e la semplificazione dei testi legislativi e regolamentari –ragionevolmente – renderebbe meno tortuosi i lavori svolti dal nostro Parlamento che non si vedrebbe costretto a trattare situazioni di minor rilevanza, devolvibili alla disciplina dei regolamenti. Nel contempo, attraverso un pragmatico esame dei beni giuridici e degli interessi della collettività da porre sotto tutela, sarebbe opportuno valutare se fosse più efficace la tutela penale, più lenta e articolata, rispetto alla depenalizzazione amministrativa. Talvolta il ricorso alla responsabilità penale e l’aumento delle pene per le inosservanze di legge non sono tanto efficaci e rapide quanto delle severe sanzioni amministrative e pecuniarie. Con ciò si otterrebbe una diminuzione dei carichi di procedimenti giudiziari concentrando l’attenzione della Magistratura sui casi che destino serioallarme sociale.
Attenti alla sfiducia dei cittadini
In sintesi se le leggi fossero troppo difficili da capire e l’apparato amministrativo burocratico autoreferenziale, formale, finalizzato e concentrato sul rispetto delle procedure a scapito della soluzione del problema concreto, si determinerebbe inevitabilmente un istintivo allontanamento e sfiducia del cittadino nei confronti dell’organizzazione statuale, percepita come vessatoria, anziché semplificatrice ed equilibrata regolatrice delle attività umane e sociali dei cittadini.
Complessità e possibile devianza
È appena solo il caso di accennare in maniera assolutamente istituzionale e bipartisan (per carità di Patria, perché l’approfondimento del tema, oltre a meritare specifica trattazione, potrebbe portare a scoprire un vaso di pandora) che quando non vi sia fluidità nel rapporto tra applicazione della norma e cittadino, si verifichi una schizofrenia che crea un sottobosco di devianza tra quello che realmente accade e quello che sarebbe previsto e voluto dalla legge.
Si vuole dire che dalla complessità, scarsa pragmaticità e difficoltà procedurali previste dalle norme e dalla “burocrazia”, possa formarsi un “humus” favorevole per l’insinuarsi di fenomeni corruttivi e spazi a favore delle organizzazioni criminali, che operano con regole illegali ed immorali per raggiungere il risultato.
Il rapporto Stato Cittadini
In sintesi, l’efficienza di tutti gli apparati della pubblica amministrazione e la semplificazione del rapporto tra cittadino e Stato, anche attraverso la qualità del servizio reso dai dipendenti statali, oltre ad essere uno straordinario volano per la crescita economica, previene la formazione di criminalità di tipo mafioso. Tale criminalità risulterebbe impotente e senza spazi di manovra di fronte allo Stato che risponde con efficacia, in tempi certi e con giustizia equilibrata, alle richieste dei suoi cittadini.
Ferma restando l’attività repressiva condotta egregiamente dalla Magistratura, sarebbe dunque utile -in maniera complementare- porre in essere una straordinaria attività preventiva della Pubblica Amministrazione con tutte le sue risorse umane e in tutti gli ambiti di competenza, basata sull’efficienza e la cultura del servizio pubblico efficace.
Tremonti e “lo Stato criminogeno”
L’ex Ministro Giulio Tremonti, già nel 2000, con straordinaria lungimiranza, pubblicò un saggio polemico intitolato “Lo Stato criminogeno” in cui sostenne che uno Stato ipertrofico, confuso ed invadente finisca per generare illegalità invece di contrastarla. Con tono critico e provocatorio, l’autore indicava la burocrazia, l’eccesso normativo e la deresponsabilizzazione come fattori che favoriscono evasione fiscale e corruzione. In sintesi, un incisivo libro per comprendere una visione liberale del rapporto tra Stato, economia e legalità.
Filangieri e la concezione illuministica
In omaggio e onore alla cultura italiana desideriamo inoltre citare, volgendoci indietro nel tempo, Gaetano Filangieri (1752–1788), una delle figure più rilevanti dell’Illuminismo giuridico italiano e napoletano del Settecento.
Nella sua, purtroppo breve ma intensissima, vita scrisse un’opera importantissima: “La Scienza della Legislazione (1780–1788)”, suo capolavoro, e una delle opere giuridico-politiche più rilevanti dell’Illuminismo europeo.
L’opera fu concepita come un vasto trattato sistematicoed è divisa in cinque libri, anche se rimase incompiuta a causa della morte prematura dell’autore.
Per Filangieri la chiarezza delle leggi è un requisito essenziale della giustizia e della libertà e ne parla soprattutto nel Libro I della “Scienza della Legislazione”.
Secondo Filangieri le leggi devono essere chiare, semplici e comprensibili da tutti poiché una legge oscura o ambigua non guida il comportamento dei cittadini ma apre la strada all’arbitrio del potere.
Secondo Filangieri l’ignoranza della legge non può essere contestata al cittadino se le norme sono scritte in modo incomprensibile, per cui esse debbono essere,pubbliche, intellegibili, uguali per tutti.
Filangieri infine critica l’utilizzo in diritto di un linguaggio eccessivamente tecnico, oscuro e cavilloso che solo i giuristi possono comprendere. Per lui le leggi devono essere scritte in lingua chiara e accessibile, a favore dei cittadini, non solo appannaggio degli “addetti ai lavori”.
In sintesi per il nobile napoletano – che tra l’altro ebbe una fruttuosa corrispondenza con Benjamin Franklin in relazione al modello costituzionale americano – le leggi devono essere redatte in modo che ogni cittadino possa conoscerle e comprenderle, dato che “la loro oscurità è sempre favorevole alla tirannide”. La Scienza della Legislazione ebbe enorme diffusione, fu letta e apprezzata in Francia e negli Stati Uniti a testimonianza della qualità delle idee illuministe provenienti dall’Italia infatti, a ragione, l’opera influenzò il costituzionalismo liberale, il diritto penale moderno e il pensiero giuridico ottocentesco.
La tecnica legislativa in Italia
Nel nostro panorama giuridico esistono più norme, strumenti e prassi che mirano a migliorare la qualità della normazione e della tecnica legislativa, cioè la forma, chiarezza, semplicità, trasparenza e fruibilità con cui redigere le leggi. Alcuni provvedimenti sono esplicitamente normativi, altri sono regole tecniche e prassi applicative adottate dal Parlamento e dal Governo per rendere i testi legislativi più chiari e accessibili.
Non esiste quindi un codice unico di tecnica legislativa vincolante, ma un sistema articolato di raccomandazioni e circolari, regolamenti parlamentari, comitati tecnici di controllo, manuali e guide condivise, strumenti di codificazione compilativa, programmi e leggi di semplificazione normative, strumenti di pubblicazione e consultazione come “Normattiva”. Tutti questi costituiscono un ecosistema giuridico e operativo volto a promuovere trasparenza, semplicità, chiarezza e accessibilità delle norme nel processo legislativo italiano.
Analogamente a quanto abbiamo sostenuto nell’articolo del 17 settembre 2025 de “La Discussione”, “La necessità di una corretta regolamentazione delle Lobby”, sarebbe necessario anche in questa materia intervenire in maniera più vincolante. Infatti pur esistendo regole e orientamenti, nella sostanza, molte di queste sono raccomandazioni o strumenti interni più che vere norme di legge con efficacia materiale.
La tecnica legislativa in Europa
A livello dell’Unione europea esistono pacchetti organici e strumenti di “better regulation” che includono consultazioni pubbliche, valutazioni d’impatto, trasparenza degli atti, periodi di pubblicazione preventiva per commenti.
Queste tecniche mirano a migliorare qualità e trasparenza, ma sono regole dell’UE e non vincolano direttamente il Parlamento italiano nel modo di redigerei nostri testi legislativi.
Conclusione e auspicio
Per evidenziare e sottolineare il valore della chiarezza e della fruibilità delle leggi, ci piace concludere l’articolo con una massima, sintesi tra l’educazione civica e morale, già pubblicata nell’articolo dell’11 ottobre 2025 de “La Discussione”, “Cultura e bellezza come strumento di dialogo nella democrazia”: “La semplicità del linguaggio è la cortesia dell’intelligenza”…. stavolta aggiungiamo… e dell’onestà.



