“In merito all’impatto dell’emergenza Covid-19 sul processo tributario e, più nello specifico, delle disposizioni di cui al Dl 18/2020, appare di immediata urgenza la tutela effettiva del contribuente in sede cautelare come, peraltro, esplicitamente previsto dalla stessa normativa. Chiediamo dunque che le Commissioni Tributarie garantiscano la trattazione delle istanze di sospensione che, come noto a noi tutti, si svolgono in Camera di Consiglio. In via del tutto gradata, nei casi di particolare urgenza di cui all’art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, le Commissioni Tributarie dovrebbero concedere la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato anche inaudita altera parte con decreto presidenziale”. Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
“Il Decreto Cura Italia ha previsto, oltre che il differimento dei versamenti, anche la sospensione delle procedure esecutive e cautelari, finanche di quelle già notificate. Ci chiediamo dunque quale sia la sorte delle procedure di pignoramento presso terzi notificate prima dell’entrata in vigore della normativa”, evidenzia De Lise.
“Inoltre, occorre considerare che nel periodo emergenziale che ci vede protagonisti, la pervasività e l’aggressività di tali procedure, soprattutto se effettuate su conti correnti tenuti presso istituti di credito, sono tali da poter paralizzare l’attività aziendale. Tale situazione dovrebbe indurre i giudici tributari a valutare con grande attenzione le eventuali istanze cautelari depositate, principalmente nei casi in cui oggetto di impugnazione sia una procedura di pignoramento presso terzi, la cui impugnabilità in Commissione Tributaria è stata pacificamente acclarata anche dalla Corte Costituzionale”.
“Sembra purtroppo che non tutte le Commissioni Tributarie siano allineate in questo senso generando, nella stragrande maggioranza dei casi, un grave pregiudizio nei confronti del contribuente. Alla luce di quanto esposto, chiediamo ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di emanare i provvedimenti cautelari richiesti, atti a non provocare danni gravi e irreparabili al contribuente”.