Conti correnti cointestati, una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia cambia tutto. Questa la vicenda. Un contribuente aveva detratto dall’Irpef un versamento per la previdenza complementare, eseguito con bonifico effettuato dal conto cointestato con il coniuge. Il pagamento effettuato, però, era stato riportato nella dichiarazione dei redditi al 100%, invece che al 50%. L’Agenzia delle entrate ha bloccato tutto, riconoscendo la deduzione fiscale solo nella misura del 50%. Così al contribuente è arrivata la cartella di pagamento per il recupero dell’altra metà della somma. Il contribuente si è opposto, ma il ricorso è stato respinto. Quindi, alla luce della nuova decisione, la contitolarità delle quote consente la deduzione degli oneri solo al 50% se la spesa è stata sostenuta con pagamento tratto dal conto in comune tra coniugi.
Se questo orientamento dovesse affermarsi, sarebbero a rischio diverse detrazioni fiscali, soprattutto gli oneri deducibili, cioè le spese fatte valere in dichiarazione dei redditi che abbattono l’imponibile Irpef, o quelli detraibili, cioè l’imposta da pagare.
DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÁ A RISCHIO
Finora, nella stragrande maggioranza dei casi, si potevano prevedere detrazioni per intero: Ma secondo la sentenza, si potrà farlo solo a metà. Decisione che pone non pochi problemi.
Secondo gli analisti de “La legge per tutti”, e di “Quifinanza”, la Commissione tributaria provinciale di Perugia ha ritenuto che la persona in questione non aveva dimostrato la provenienza e la titolarità esclusiva delle somme utilizzate per il pagamento, così che per il principio di contitolarità delle quote in capo ai cointestatari (il 50% ciascuno) la deducibilità è stata riconosciuta solo a metà. “È vero -osservano gli analisti de ‘La Legge per tutti’ – che le somme giacenti su un conto corrente cointestato si presumono appartenenti in parti uguali ai contitolari ma è anche vero che ciascuno di essi, quando il rapporto consente l’operatività disgiunta, può disporre dell’intero importo depositato, potendo ad esempio prelevare l’intera somma a credito sul conto”.
Nel caso in questione era stato rispettato il principio della tracciabilità dell’operazione e della sua riconducibilità al contribuente che l’aveva effettuata: “nel bonifico utilizzato per il versamento dei contributi figurava il codice fiscale dell’intestatario e beneficiario della prestazione”. “In questi casi, la stessa Agenzia delle Entrate ammette la detraibilità delle varie spese sostenute dal contribuente o da un suo familiare a carico, con l’unica necessità che il suo nominativo compaia nel documento fiscale, come la fattura”, osserva ancora ‘La Legge per tutti’.
BENEFICI FISCALI VANIFICATI?
“Nulla vieterebbe ad uno dei coniugi di usufruire interamente delle deduzioni o detrazioni spettanti, riportandole nella propria dichiarazione dei redditi, se è stato lui a sostenere effettivamente la spesa, quando parla di ‘oneri sostenuti dal contribuente”. “Non dovrebbe essere richiesta dal Fisco”, fanno ancora presente gli analisti che vogliono capire ancora le motivazioni della nuova sentenza, “nessuna dimostrazione ulteriore sulla provenienza delle somme affluite nel conto cointestato e tantomeno sull’appartenenza esclusiva di esse al soggetto che le porta fiscalmente in deduzione”. “ Se la tesi della sentenza dovesse trovare riscontro in altre pronunce, “potrebbe essere vanificata un’ampia serie di benefici fiscali in tutti i casi in cui contribuenti usano per i pagamenti un conto cointestato”.