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Carta docente, esecuzione forzata delle sentenze con commissario ad acta

lunedì, 16 Marzo 2026
1 minuto di lettura

L’azione di ottemperanza può essere utilizzata per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione. In caso di mancato adempimento il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta con poteri sostitutivi. Lo ha stabilito il Tar Abruzzo, sez. I, sentenza 25 febbraio 2026 n. 126.

Quando una sentenza del giudice del lavoro resta ineseguita, la via dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo consente di imporre l’attuazione del giudicato e, se necessario, attivare un meccanismo sostitutivo. La pronuncia riguarda una controversia sul riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dalla legge n. 107/2015. Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto al beneficio economico, ma la decisione non era stata eseguita nonostante la notificazione con formula esecutiva.

Di fronte all’inerzia dell’amministrazione è stato proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’articolo 112 del codice del processo amministrativo. La norma consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario quando l’obbligo di esecuzione grava su una pubblica amministrazione.

Il collegio richiama espressamente la disposizione secondo cui l’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’attuazione «delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario» al fine di conseguire «l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato».

Accertato il mancato adempimento, il tribunale amministrativo ha ordinato l’esecuzione della decisione entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

La decisione prevede inoltre, sin da subito, la nomina di un commissario ad acta. Se il termine assegnato decorre inutilmente, il funzionario individuato provvede in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha liquidato le spese di giudizio in 800 euro oltre accessori, richiamando il carattere seriale della controversia.

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