Perché ritiene che il referendum non migliori la qualità della giustizia italiana? C’è un aspetto della riforma che considera particolarmente pericoloso o inefficace?
In primo luogo, ritengo che questa riforma costituzionale, di iniziativa governativa ed approvata dal Parlamento con un testo “blindato”, senza sostanziale discussione e senza neppure un emendamento in aula, nemmeno da parte della stessa maggioranza, sia assolutamente inutile, in quanto non riguarda e non risolve i reali problemi della giustizia italiana tra cui, ad es. i tempi di definizione dei processi, la situazione di collasso in cui versa il sistema carcerario.
Per stessa ammissione di alcuni suoi promotori tra cui lo stesso ministro della giustizia Carlo Nordio, questa riforma non ha nulla a che fare con l’efficienza del sistema giustizia, con la qualità e quantità del lavoro della magistratura, perché non incrementa il personale amministrativo di ausilio ai magistrati da anni carente, non prevede l’introduzione di risorse informati che realmente idonee a velocizzare l’attività giurisdizionale, non si occupa di implementare gli organici.
In secondo luogo, questa riforma è anche molto pericolosa perché modifica ben sette articoli della nostra Costituzione ed in particolare divide il CSM in due (uno per i Pubblici Ministeri ed uno per i giudici) e sottrae al CSM il potere disciplinare sulla magistratura, trasferendolo nelle mani di un giudice speciale – l’Alta Corte disciplinare – previsto solo per la magistratura ordinaria e sulla cui articolazione interna(relativa ad es. alla composizione dei singoli collegi disciplinari) la riforma poco dice, demandandone la regolamentazione alla legge ordinaria, con evidenti rischi di aumentata influenza della componente di nomina politica.
Queste previsioni alterano il sistema di equilibrio tra poteri dello Stato come disegnato dalla nostra Costituzione in favore della politica, scardinando dall’interno l’organo di autogoverno della magistratura e rendendo quest’ultima, di conseguenza, potenzialmente più debole e meno indipendente rispetto agli altri poteri dello Stato.
Non si tratta di un rischio meramente teorico per chi riesca a leggere la riforma costituzionale non limitandosi a ciò che è scritto, ma analizzando quanto è scritto in combinato disposto con alcune modifiche normative già varate con leggi ordinarie (quali gli interventi sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, l’interrogatorio preventivo rispetto all’emissione delle misure cautelari custodiali) ed altre già annunciate che vanno nella medesima direzione.
Anche il semplice rischio che tale disequilibrio tra potere esecutivo e potere giudiziario possa realizzarsi mi induce a ritenere non solo inutile, ma anche pericolosa e dannosa per tutti i cittadini la legge di riforma costituzionale oggetto del quesito referendario.
Qual è, secondo lei, il rischio concreto per i cittadini se vincesse il SÌ?
Se vincesse il fronte del sì e si arrivasse a varare la riforma Nordio nella sua globalità (separazione delle carriere, divisione del CSM in due, uno per i Pm ed uno per i giudici con sorteggio secco della sola componente togata, istituzione dell’alta Corte disciplinare, titolare del potere disciplinare sui magistrati, presieduta da un componente di nomina politica ed in cui viene garantita non la maggioranza ma la semplice “rappresentanza” dei magistrati), tutti i cittadini risulterebbero meno garantiti di essere trattati in modo uguale di fronte alla legge nelle loro legittime richieste di tutela, correndo il serio rischio di avere una giustizia “forte con i Deboli e debole con i Forti”.
Ed invero, scardinando anche solo in parte l’argine costituzionale vigente e indebolendo dall’interno la magistratura e il suo organo di autogoverno ossia il CSM, i cittadini si troverebbero esposti al serio rischio di essere accusati da un Pubblico Ministero trasformato in “un avvocato dell’accusa”, ossia un soggetto pagato dallo Stato in quanto magistrato non per accertare la verità come è oggi, ma per chiedere sempre e comunque la condanna dell’imputato, nonché ad essere giudicati da un giudice più timoroso nel prendere le sue decisioni, soprattutto quelle scomode per i poteri forti, perché potenzialmente intimidito e tenuto sotto scacco dallo spettro di un sistema disciplinare influenzato dalla quella stessa classe politica potenzialmente destinataria di una decisione giurisdizionale a lei sgradita.
Un PM privato della cultura garantista della giurisdizione e proiettato solo ad ottenere una condanna ed un giudice timoroso nel decidere sarebbero un binomio deleterio per i cittadini e per la tutela effettiva dei loro diritti.
Il referendum viene presentato come uno strumento per “punire le correnti”: è una narrazione corretta?
Non il referendum ma il sistema del “sorteggio cd puro” della sola componente togata del CSM – che la riforma Nordio vorrebbe introdurre- viene presentato dai fautori del SI come l’unico rimedio possibile alla degenerazione del fenomeno delle correnti all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Si tratta di una prospettazione fuorviante e scorretta in quanto il metodo del sorteggio per la scelta dei componenti di un organo di rilevanza costituzionale rappresenterebbe un unicum valido per la sola magistratura ordinaria, civile e penale, che non darebbe comunque alcuna garanzia di risoluzione delle degenerazioni correntizie, le quali potrebbero al contrario essere corrette, semmai, solo attraverso l’elezione di rappresentanti della magistratura più integri e competenti.
Infatti, i magistrati sorteggiati che comporranno il CSM saranno privi dell’autorevolezza che deriverebbe loro dal fatto di essere stati eletti e dunque scelti. C’è il concreto rischio che i magistrati togati sorteggiati siano elementi disaggregati, magari scarsamente motivati e dunque inidonei a fronteggiare separatamente la forza dei componenti laici del CSM, i quali, al contrario dei togati, saranno sorteggiati all’interno di una lista di nomi predisposta e selezionata dal Parlamento (e dunque dalla politica), finendo inevitabilmente per costituire un gruppo coeso e compatto ed in quanto tale maggiormente autorevole.
Il sorteggio “differenziato” tra togati e laici rappresenta un’ingiusta umiliazione per l’intera magistratura, introdotta dalla riforma Nordio strumentalizzando casi deprecabili come il caso Palamara (che, per inciso, ha già trovato una sua risoluzione sia a livello disciplinare – posto che Palamara è stato radiato dalla magistratura – sia a livello penale -posto che la sua vicenda processuale si è conclusa con una sentenza di patteggiamento -), per fomentare l’indignazione dell’opinione pubblica, con il reale ed unico scopo di indebolire il peso della componente togata all’interno del CSM, rendendola un insieme di tante monadi, più facilmente controllabili da parte della componente laica di matrice politica.
La separazione delle carriere tra PM e giudici rafforzerebbe o indebolirebbe l’imparzialità?
Premetto di aver svolto prima le funzioni di Pm e poi quelle di giudice penale e di aver tratto un notevole arricchimento professionale nell’aver svolto sia le funzioni requirenti che giudicanti. Nella mia esperienza in entrambi i ruoli non ho mai avvertito come esistente e concreto un problema di terzietà ed imparzialità ossia di equidistanza del giudice dalle parti processuali, Pubblico Ministero e difesa.
La separazione delle carriere è di fatto già esistente in quanto, come da ultimo stabilito dalla riforma Cartabia con una legge ordinaria, il passaggio dalla funzione di pubblico ministero a quella di giudice e viceversa è possibile solo una volta nei primi dieci anni di carriera di un magistrato e cambiando distretto. Si tratta di una soluzione perseguita solo dallo 0,4% dei magistrati in servizio, una percentuale evidentemente esigua che non giustifica certo una riforma costituzionale.
Inoltre, nel sistema attuale, non vi è neppure alcuna confusione ipotizzabile tra il ruolo del Pm e quello del giudice: la distinzione tra il soggetto che raccoglie le prove (il PM) e quello che le giudica (il Giudice) è chiara e netta.
Neppure è reale la tendenza, paventata dai sostenitori del Si, all’appiattimento aprioristico del giudice sulle richieste del pubblico ministero solo perché compagni di concorso, uniti da un medesimo percorso professionale. I dati statistici dicono che i processi penali si concludono con una sentenza di condanna soltanto nel 40% dei casi, mentre nel 30% dei casi finiscono con una sentenza di assoluzione (di cui il 3,7% sono per particolare tenuità del fatto) e nel 24,5% dei casi con un proscioglimento per estinzione del reato, ad esempio perché la persona offesa ha ritirato la querela o perché è intervenuta la prescrizione (Fonte: Risultati 2° Rapporto sul processo penale in Italia. Eurispes Camere Penali dicembre 2021).
Se il Giudice fosse davvero allineato aprioristicamente alle richieste del PM, questi dati non sarebbero possibili. Peraltro, se l’esigenza fosse quella di evitare l’appiattimento tra magistrati derivante dall’unicità delle carriere e dallo “spirito di colleganza”, occorrerebbe anche separare la carriera dei Giudici di primo grado da quella dei Giudici di appello, e quella dei GIP che emettono le misure cautelari da quella dei Giudici del Tribunale del Riesame, in modo che i secondi non diano sempre ragione ai primi confermandone le sentenze e le ordinanze: ma di questo la Riforma Nordio significativamente non si occupa.
Perché molti magistrati temono una deriva verso un PM “sotto l’esecutivo”? È un rischio reale o percepito?
Il rischio che il PM – una volta separato dal Giudice – finisca sotto il potere esecutivo è assolutamente concreto e non basta scrivere che la norma costituzionale sull’indipendenza ed autonomia della magistratura, PM compresi, rispetto agli altri poteri dello Stato (art. 104 c. 1 Cost) non verrà toccata per scongiurare questo rischio.
È una circostanza oggettiva che, nei Paesi in cui vige la separazione delle carriere, il Pubblico Ministero è sottoposto alla direzione del potere esecutivo, che orienta (in misura più o meno preponderante) l’esercizio dell’azione penale da parte del suo titolare formale, ossia il PM.
La prospettiva di poter porre con questa riforma anche solo le basi per permettere in un futuro prossimo di sottoporre la Magistratura requirente al potere esecutivo vuol dire accettare di indebolire il controllo di legalità che la Costituzione attribuisce all’ordine giudiziario nel suo complesso e pregiudicare il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.





