La distinzione tra “res mancipi” e “res nec mancipi”, delineata dal giurista romano Gaio, sembra leggere il “destino” degli animali che – rammenta il Prof. Leone Melillo, presidente dell’associazione internazionale “ Philosophy of Human Rights” – sono chiaramente ancora soggetti all’uomo”, perché la loro “protezione” continua ad essere “connessa agli umani interessi”.
Non sembra però condivisibile la tesi che si attarda sul “contesto dell’ordinamento giuridico, prodotto dall’uomo e per l’uomo”, affinché “chi esercita la potestà normativa” si “auto-limiti in maniera significativa”.
Bisogna, infatti, rammentare la “legge dello Stato” che “disciplina i modi e le forme di tutela degli animali” (art. 9 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, art. 1), per poi affermare la “relazione” tra “equilibrio ambientale, salute animale e benessere dell’uomo”, anche attraverso un valutazione comparativa con il modello giuridico albanese. Una necessità giuridica evidenziata anche a Milva Ekonomi, Deputata e Segretaria per il Programma del Partito Socialista Albanese.